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Questo articolo è stato pubblicato il 19 marzo 2013 alle ore 20:12.

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La comunità finanziaria dovrà familiarizzare con due nuovi acronimi: Piv e Oiv. Il primo identifica i Principi italiani di valutazione e il secondo il soggetto che li emana e cioè l'Organismo italiano di valutazione. Quest'ultimo è stato creato a fianco all'Oic al fine di replicare a livello italiano la struttura a due pilastri tipica degli standard setter internazionali.
In questo contesto esiste lo Iasb quale Organismo per la statuizione dei principi contabili e, a latere, lo Ivsc per la promulgazione dei principi di valutazione. I nostri organismi hanno la funzione di proporsi quali interlocutori internazionali dei rispettivi standard setter internazionali.
Lo Oiv nasce il 29 novembre 2011 con l'obiettivo di diffondere e promuovere in Italia la conoscenza dei principi di Valutazione internazionale (Ivs - International Valuation Standard) e, contemporaneamente, di emanare e diffondere i principi di valutazione nazionale. Lo Oiv è una fondazione in cui sono rappresentati i diversi soggetti che operano nel mondo delle valutazioni e sottopone i propri documenti, in prima battuta, a 20 soggetti preselezionati esperti nelle valutazioni e alle tre autorità nazionali (Banca d'Italia, Consob e Isvap). Ottenuto il disco verde, ovvero recepitene le osservazioni, i documenti nella forma di exposure draft vengono pubblicati sul sito per i commenti da parte degli interessati. A partire dal 19 marzo sul sito è disponibile in forma di bozza il primo documento (conceptual frame work) e le lettere di commento dovranno essere inviate entro il 19 giugno.
Finalità dei Piv sono: identificare e promulgare principi per l'assunzione dell'incarico di valutazione; identificare gli ambiti che richiedono i giudizi da parte dell'esperto; identificare il processo identificativo più appropriato; ridurre le diversità nella pratica delle valutazioni; promuove la comprensione delle diverse tecniche valutative. I Piv saranno suddivisi in quattro parti di cui la prima (disponibile sul sito) definita "la rete concettuale di base" identifica i concetti, le definizioni e i principi generali cui faranno riferimenti i Piv; la seconda i principi generali di valutazione, la terza i principi per la valutazioni di specifiche attività, passività e di complessi aziendali in funzionamento; una quarta e ultima parte che tratterà i principi per casi/contesti particolari, ivi incluse le valutazioni di bilancio. La loro entrata in vigore avverrà solo con la pubblicazione di tutte le diverse parti prevista per il 2014.
Il primo documento è relativo alle regole generali tenendo presente che all'esperto di valutazioni potrà essere richiesto di svolgere o un'attività di valutazione oppure esprimere un parere valutativo o anche esaminare la valutazione compiuta da un terzo. Ebbene, i Piv identificano tutti i vari step che all'occorrenza il valutatore dovrà seguire.
Innanzitutto il principio precisa che la valutazione richiede l'espressione di un giudizio da parte di un soggetto esperto che disponga di adeguate competenze tecniche e che sia dotato di una buona esperienza professionale. L'opinione che verrà espressa dovrà essere razionale, perché segue uno schema logico rigoroso e convincente; verificabile, in quanto il processo valutativo deve avere alla base ipotesi ragionevoli e fonti attendibili e autorevoli; coerente, dovendo l'esperto garantire la corrispondenza fra informazione, obiettivi della valutazione e risultati conseguiti; affidabile, dovendo l'esperto circoscrivere nel limite del possibile la discrezionalità valutativa.
L'esperto deve avere requisiti di indipendenza e quindi devono essere scongiurati eventuali conflitti di interesse diretti o indiretti ovvero esplicitabili. Al fine inoltre di garantire la presenza delle competenze necessarie per l'espletamento dell'incarico occorre una breve presentazione della figura professionale. In presenza di valutazioni complesse è possibile avvalersi di lavori di altri professionisti, ferma restando la necessità dell'esperto di garantire la coerenza dei risultati di questi ultimi.
Il documento si sofferma inoltre lungamente sulle diverse conformazioni di lavoro offrendo puntuali definizioni delle differenze che intercorrono tra prezzo, costo e valore, ricordando che solo quest'ultima non è una grandezza empirica ma un risultato di un apprezzamento che può avere per oggetto il valore di mercato ovvero il valore intrinseco che è frutto dell'apprezzamento che un qualsiasi soggetto dovrebbe esprimere in funzione dei benefici economici offerti dall'attività da valutare. Vengono quindi identificate le metodiche di valutazione precisando che in primis bisogna decidere in base a quale presupposto effettuarla: continuità della gestione (going concern) oppure condizione di liquidazione e, normalmente, non è compito del valutatore accertare l'applicabilità in concreto del presupposto a meno che non esista una richiesta normativa o da principio contabile.

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