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Questo articolo è stato pubblicato il 21 marzo 2013 alle ore 18:57.

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Mentre il Consiglio di Stato (ordinanza n. 751/2013) conferma che resta in vigore il sistema di pianificazione territoriale delle farmacie (pianta organica) anche dopo le liberalizzazioni attuate dal decreto legge n. 1/2012, il ministero della Salute completa l'iter di attuazione della farmacia dei servizi dettando le regole per le farmacie pubbliche.

Il decreto legislativo 153/2009 regola i nuovi servizi in farmacia quali ad esempio l'autodiagnosi, le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche e l'assistenza domiciliare integrata. Le farmacie private possono liberamente attivare i servizi sulla base delle norme attuative nazionali e regionali, mentre per le farmacie pubbliche l'adesione ai nuovi servizi è subordinata (articolo 1 comma 3) a un decreto interministeriale che stabilisce i criteri per garantire il rispetto del patto di stabilità.

Decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo e stabilisce che le farmacie pubbliche che attivano i nuovi servizi devono: a) osservare i piani sanitari regionali; b) dare preventiva comunicazione all'Asl; c) rispettare il patto di stabilità senza incrementare il personale d) aderire alle iniziative di collaborazione interprofessionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Tutte le spese e gli introiti relativi ai nuovi servizi vanno rendicontati separatamente.

Per le farmacie gestite dai Comuni in economia sono previsti vincoli più stringenti alle assunzioni e nella rendicontazione; per gli altri moduli di gestione (azienda speciale, società in house, consorzi tra Comuni, società di capitali tra comune e farmacisti dipendenti) basterà invece inserire nei contratti collettivi i criteri previsti dall'articolo 2 del decreto e che non vi siano state perdite negli ultimi tre esercizi. Le aziende speciali peraltro sono esentate dal patto di stabilità dall'articolo 24 del Dl 1/2013.
I vincoli non si applicano alle farmacie comunali affidate in gestione tramite gara in forma concessoria, ovvero a società miste pubblico-private ove il socio privato operativo sia stato scelto mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'accordo nazionale di cui all'articolo 4 comma 9 legge 412/91 dovrà stabilire i criteri di remunerazione dei servizi e i requisiti idoneità dei locali; eventuali oneri del servizio che eccedano i vincoli di finanza pubblica saranno a carico degli utenti.

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