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Questo articolo è stato pubblicato il 21 marzo 2013 alle ore 06:42.


La rivalutazione delle quote sociali fa i conti con le operazioni straordinarie. Per affrancare fiscalmente il costo delle partecipazioni in società non quotate, detenute da privati non imprenditori, la data di riferimento è il 1º gennaio 2013 con termine ultimo per la redazione della perizia giurata e del pagamento dell'imposta sostitutiva al 1º luglio prossimo.
Nel caso di aumento di capitale gratuito (passaggio di riserve a capitale), le nuove partecipazioni assegnate si considerano acquisite alla stessa data di quelle già possedute. Il valore risultante dalla perizia andrà dunque ripartito sull'intero ammontare delle partecipazioni detenute a seguito dell'aumento, per quantificare il nuovo costo fiscale di ogni singola azione.
In presenza di aumenti di capitale a pagamento occorre invece distinguere gli incrementi entro il diritto di opzione, da quelli oltre tale limite. Le partecipazioni sottoscritte in base al diritto di opzione non danno luogo a un nuovo strato temporale, ma incrementano il costo di quelle già possedute (circolare 73/E/1994, 3.15). In presenza, invece, di sottoscrizioni effettuate oltre la quota spettante per opzione, le nuove azioni o quote vanno qualificate come un acquisto distinto, il cui valore si aggiunge (nuovo strato) a quelle oggetto di affrancamento; esse vanno dunque trattate distintamente in sede di successive vendite.
Nel caso di scissione (su cui si sofferma il quesito del lettore), occorre stabilire se le azioni o quote attribuite ai soci della scissa ereditino in qualche modo il valore affrancato con perizia. La risposta è certamente positiva. Quindi, il maggior valore fiscale non va perso ma si suddivide tra azioni della scissa e azioni della beneficiaria (scissione parziale) o tra partecipazioni delle diverse beneficiarie (scissione totale). Il problema riguarda invece l'individuazione del criterio con cui scomporre l'importo assoggettato a imposta sostitutiva. Secondo l'orientamento ufficiale (circolare 98/E/ 2000, 7.2.3.), si supponga ad esempio che Tizio detenga azioni di Gamma Spa con un costo storico di 10mila euro, affrancate a un valore di 100mila euro. Gamma, nel corso del 2013, effettua una scissione parziale a favore di Delta Slr; il patrimonio netto contabile trasferito a Delta è 1 milione su un totale di Gamma ante scissione di 2,5 milioni (rapporto pari al 40%). Il costo fiscale delle partecipazioni rivalutate viene così ripartito: quote Delta 40mila (100mila x 40%); azioni Gamma 60mila.
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LA SCADENZA DEL 1° LUGLIO Come si attribuisce il nuovo valore ai soci
La rivalutazione delle partecipazioni scalda i motori in vista della scadenza del 30 giugno per il giuramento della perizia. Un problema particolare, come ricorda la mail del lettore Carlo Parenti, si pone in presenza di operazioni di scissione che hanno interessato la partecipata. Ci si chiede come debba essere attribuito il valore rivalutato della società originaria, alle azioni o quote delle due società risultanti dopo l'operazione.

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