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Questo articolo è stato pubblicato il 02 aprile 2013 alle ore 11:40.

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Il ricorso è valido anche se la procura non è stata allegata. Questo è l'importante principio di diritto stabilito dalla Commissione tributaria regionale di Palermo (sentenza 59/16/13 depositata il 20 febbraio 2013), che ha definito «provvedimento abnorme» la sentenza 384/04/2012, della Ctp di Siracusa.
Un lavoratore autonomo presenta ricorso contro un accertamento dell'agenzia delle Entrate, che ha rettificato i ricavi dichiarati sulla base di indagini sui conti correnti bancari. La Ctp, senza entrate nel merito, respinge il ricorso dichiarandolo inammissibile perché «la procura è stata redatta su un foglio a parte, non numerato in progressione alle pagine del ricorso e non materialmente congiunto all'atto». In sostanza il ricorso sarebbe inammissibile perché relativo a una categoria di procedimento per il quale è necessaria la presenza di un avvocato, di un commercialista o di altri difensori tecnici autorizzati ad assistere i contribuenti nel contenzioso tributario.

Secondo la Commissione regionale di Palermo, invece nel dichiarare inammissibile il ricorso è stato violato il "principio del contraddittorio" dell'articolo 101 del codice di procedura civile, norma impone al giudice di assegnare alle parti un termine, tra 20 e 40 giorni, per deposito memorie, se una questione essenziale per la decisione della causa è rilevata d'ufficio, dagli stessi giudici che devono emettere la sentenza.
Secondo il condivisibile parere dei giudici della Commissione regionale, l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata solo in casi estremi, in armonia con il principio del diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, secondo il quale «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento».
Di conseguenza, nel rispetto del giusto processo e nel rispetto del cittadino, i giudici devono applicare la sanzione della inammissibilità del ricorso o dell'appello solo quando sono lesi profili di sostanza e non questioni formali.

Nel caso specifico la questione era semplicemente un fascicolo processuale disordinato, ma contenente tutti i documenti (compresa la procura) necessari per la decisione della causa. Ma la vicenda in questo caso non ha trovato una conclusione definitiva perché il giudizio riparte nuovamente, essendo stato rinviato alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa in "diversa composizione".
Questa vicenda conferma che il contenzioso è diventato una sorta di "gioco dell'oca", con i contribuenti quasi sempre costretti a fare i tre gradi di giudizio, prima la commissione tributaria provinciale, poi quella regionale e, infine, la Cassazione.
Addirittura, in questo caso, i gradi di giudizio rischiano di essere cinque perché la Commissione provinciale (primo grado) non ha esaminato il merito dell'accertamento, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Questo ha costretto i giudici regionali (secondo grado) a far ripartire nuovamente il processo, per assicurare alle parti i previsti tre gradi di giudizio anche sulle questioni del merito.

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