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Questo articolo è stato pubblicato il 04 aprile 2013 alle ore 16:35.

Il modello DM 10 virtuale cambia veste e viene denominato DM2013.
Lo comunica l'Inps con il messaggio n. 5281 del 28 marzo 2013, con cui illustra ai datori di lavoro le modifiche apportate alla denuncia contributiva mensile a decorrere dal 1° gennaio scorso.
Le revisioni apportate al modello nascono dalla nuova logica che oramai sovraintende alla predisposizione di questa denuncia, che altro non è che "il frutto di un'operazione di aggregazione e virtualizzazione" operata direttamente dall'Inps attraverso i dati forniti con l'uniemens.
In pratica l'Istituto esorta gli operatori a cambiare approccio dinnanzi al nuovo DM 1virtuale, o DM2013, che non può e non deve più essere gestito e considerato al pari del vecchio DM 10/2 che le aziende autonomamente elaboravano e trasmettevano all'Istituto.
Proprio in virtù di questa nuova logica, sono state apportate al modello importanti modifiche, funzionali a rendere le informazioni di natura contributiva più analitiche e complete.
In primo luogo sono stati eliminati i diversi quadri che componevano la denuncia, quali il quadro BC che identificava le somme a debito del datore di lavoro, il quadro D afferente alle somme a credito ovvero il quadro F relativo alle autorizzazioni di ricorso alla cassa integrazione guadagni.
Tutti i dati dal 2013 vengono esposti in un unico quadro, contraddistinti dal segno positivo per identificare gli importi a debito e dal segno negativo per evidenziare quelli a credito delle aziende.
A fronte del quadro unico, i dati esposti in ciascuna riga della denuncia sono ancora più dettagliati, in quanto, accanto al vecchio codice sono riportati gli elementi "qualifica1" (impiegato, operaio, dirigente), "qualifica2" (full time o part time), "qualifica3" (indeterminato o determinato), nonché "tipo contribuzione" e "tipo lavoratore" che identificano i flussi individuali a cui tali importi afferiscono.
Ad esempio il codice 2000, che da sempre identifica la contribuzione dovuta per gli impiegati full time (senza particolarità contributive), laddove si riferisca sia a lavoratori a tempo indeterminato che a tempo determinato, viene esposto nella denuncia due volte, cioè in due distinti righi, uno per identificare il gruppo dei dipendenti a tempo indeterminato avente "qualifica3" pari ad I (indeterminato) e uno per identificare quelli a termine con "qualifica3" pari a D (determinato).
L'elemento "tipo lavoratore", spiega l'Istituto, sarà quello utilizzato per ricostruire le denunce relative agli iscritti ai fondi sostitutivi, con la conseguente abolizione dei codici preesistenti.
In aggiunta, sempre in corrispondenza di ciascun rigo della denuncia, trova esposizione un nuovo campo, denominato tempo lavoro, che serve ad indicare il numero dei giorni o delle ore per tutte le causali che lo richiedono.
Nel quadro unico non trovano più esposizione i dati aventi esclusiva valenza statistica, che saranno infatti riportati in apposita sezione statistica.
Allo stesso modo anche i dati relativi alla cassa integrazioni guadagni autorizzata, non trovano più esposizione nella denuncia (vecchio quadro F), bensì in apposita sezione dove sono altresì registrati gli importi delle autorizzazioni rilasciate con la nuova procedura.
Infine l'Istituto precisa che i dati delle adesioni o revoche ai fondi interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000, potranno essere lavorati e quindi comunicati ai fondi interessati con qualche ritardo. In particolare l'Inps prevede che le informazioni delle adesioni e revoche saranno disponibili dal mese di aprile, mentre per lo sblocco e l'attribuzione delle somme sarà necessario attendere il completamento delle operazioni di calcolo e ripartizione.
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Legge 23 dicembre 2000 , n. 388
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. [Legge finanziaria 2001]
CAPO XVIII. Interventi in materia di lavoro
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