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Questo articolo è stato pubblicato il 08 aprile 2013 alle ore 06:45.

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Alessandro Rota Porta
Più tempo alle aziende per comunicare i dati dei lavoratori coinvolti nei licenziamenti collettivi agli uffici del Lavoro e alle associazioni di categoria. Possibilità di sanare irregolarità nella procedura con un accordo sindacale. Sono queste due delle modifiche alle regole sulla dichiarazione di mobilità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (nella legge 223/91), che ha inciso anche sulle sanzioni.
La legge 92/2012 ha previsto due importanti correttivi alla fase «amministrativa» delle procedure di mobilità, che prevede alcuni obblighi: comunicazione di apertura della procedura, versamento del contributo d'ingresso all'Inps, iscrizione dei lavoratori alle liste di mobilità.
Le comunicazioni
È stato ritoccato l'obbligo (articolo 4, comma 9, della legge 223/91) di inviare, contestualmente ai licenziamenti, agli organismi coinvolti, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione, per ciascuno, del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, precisando come sono stati applicati i criteri di scelta del personale in esubero. Dall'entrata in vigore della riforma (18 luglio 2012), questo obbligo può essere assolto «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria, poi, possono essere sanati nell'ambito di un accordo sindacale concluso in seno alla procedura stessa (articolo 4, comma 12 della legge 223/91): rispetto al precedente dettato normativo, la mancanza di uno degli elementi essenziali da indicare nell'apertura della procedura e richiesti per la legittimità dei recessi, può essere dunque corretta in corsa senza inficiare tutto l'iter.
Con le disposizioni in vigore prima della riforma, invece, la procedura avrebbe dovuto essere nuovamente avviata.
Le sanzioni
La riforma del lavoro ha modificato anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18 della legge 300/1970, in caso di violazione della procedura.
Il licenziamento intimato senza la forma scritta è nullo, con diritto alla reintegra piena nel posto di lavoro e a un indennizzo per il risarcimento del danno subìto non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. In alternativa alla reintegrazione, ma in aggiunta al risarcimento del danno, il lavoratore può optare per un'indennità pari a quindici mensilità. Vige invece il principio della reintegra "attenuata" (reintegrazione e pagamento di un'indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità) in caso di violazione dei criteri di scelta. Diverse le conseguenze nelle ipotesi di violazione delle procedure collettive: c'è la sola tutela risarcitoria tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
L'ampliamento della Cigs
L'ampliamento, dal 1° gennaio 2013, del perimetro delle imprese che possono accedere alla cassa integrazione straordinaria, coinvolge anche le procedure di licenziamento collettivo, che possono essere avviate se l'impresa che è stata ammessa alla Cigs ritiene di non poter garantire un reimpiego a tutti i lavoratori sospesi. Il ministero del Lavoro ha chiarito (interpello 29/2012), che, in questo caso, i requisiti dimensionali sono richiesti solo al momento della presentazione della domanda di Cigs.
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L'iter e le sanzioni
01|COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI COINVOLTI
L'obbligo di inviare agli uffici del Lavoro e alle associazioni di categoria l'elenco dei lavoratori coinvolti nel licenziamento collettivo e i loro dati può essere assolto entro 7 giorni
dalla comunicazione dei recessi
02|CORREZIONE DI ERRORI NELL'ACCORDO
Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio
della procedura di licenziamento collettivo possono essere sanati nell'ambito di un accordo sindacale concluso durante la procedura
03|AMPLIAMENTO DELLA CIGS
Per le aziende entrate nel campo di applicazione della Cigs dal 1° gennaio 2013 l'interpello del Lavoro 29/2012 ha chiarito che, se nell'attuazione del programma di Cigs l'impresa non riesce a garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, i requisiti dimensionali sono richiesti solo al momento della presentazione della domanda di Cigs, con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente
04|TICKET SUI LICENZIAMENTI
Dal 1° gennaio 2017, anche per i licenziamenti collettivi, scatta l'obbligo di versare il «ticket» per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pari al 41% del massimale mensile Aspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Legge 23 luglio 1991 , n. 223
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175


Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.


Legge 23 luglio 1991 , n. 223
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175


Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.


Legge 20 maggio 1970 , n. 300
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131


Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. [Statuto dei lavoratori]

TITOLO II - Della libertà sindacale

Periodico

Guida al Lavoro Edizione del 16 marzo 2012, n. 12 pag. 39


Guida al Lavoro Edizione del 16 marzo 2012, n. 12 pag. 47


Massimario di Giurisprudenza del Lavoro Edizione Giugno 2012, n. 6 pag. 488

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