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Questo articolo è stato pubblicato il 11 aprile 2013 alle ore 06:41.
01 | LA NORMA
Il Dl 138/11 (noto come "manovra di Ferragosto") ha previsto una maggiorazione Ires di 10,5 punti percentuali per le società che fiscalmente vanno considerate come "di comodo" (perché si presumono non operative)
02 | LA PLATEA
La presunzione di non operatività scatta in due casi: esercizi del triennio precedente chiusi tutti in perdita e mancato superamento del cosiddetto test di operatività sul bilancio. Ma va considerato preliminarmente che la norma vale in materia di Ires e quindi non appare corretto applicare penalità ai soggetti non-Ires che risultino non operativi secondi i parametri fiscali
03 | LE SRL TRASPARENTI
Un caso nel quale una società non è un soggetto Ires è quello delle srl in regime di trasparenza: gli utili generati da queste aziende sono da tassare personalmente in capo ai singoli soci, per cui scontano solo l'Irpef. La maggiorazione, essendo riferita all'Ires e non ad altri tributi, non dovrebbe scattare quando è dovuta solo l'Irpef. In caso contrario, potrebbe arrivare un intervento della Corte costituzionale
La maggiorazione Ires di 10,5 punti percentuali per le società di comodo va applicata solo ai soggetti che assolvono (anche indirettamente) l'Ires. Quindi, non dovrebbe toccare chi assolve l'Irpef, come per esempio le piccole Srl "trasparenti". Anche perché vi sarebbe una tassazione complessiva che non appare in linea col principio di capacità contributiva.
Va rilevato che con la "manovra di Ferragosto 2011" (Dl 138/2011) è stata stabilita una maggiorazione dell'Ires di 10,5 punti percentuali per i soggetti (Ires) che risultano non operativi. Tale maggiorazione riguarda sia coloro che conseguono perdite nel triennio sia coloro che non superano il test di operatività: in entrambi i casi si verifica la presunzione di non operatività del soggetto.
La norma dispone espressamente che l'Ires «è applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali». Questo vuol dire che la penalizzazione riguarda i soggetti che assolvono (direttamente o indirettamente) l'Ires.
Tutto ciò ha sicuramente una sua ratio in quanto, con la tassazione complessiva del 38% (27,5 più la maggiorazione del 10,5), si vorrebbe avvicinare la tassazione delle società Ires di comodo agli scaglioni Irpef più alti previsti per le persone fisiche. Questo in considerazione che la finalità della disciplina delle società di comodo è quella di colpire quegli schermi societari che, in realtà, celano un godimento personale del socio (circolare 5/E/2007).
La norma che ha stabilito la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'Ires ha previsto anche una serie di criteri differenziati. Uno di questi riguarda il caso della società di persone di comodo che risulta partecipata da un soggetto Ires: in questo caso la maggiorazione viene assolta dal soggetto Ires sul reddito che gli viene imputato per trasparenza. In qualche modo la previsione ha un senso, visto che comunque sul reddito attribuito per trasparenza vi è un soggetto che corrisponde l'Ires.
Criteri specifici sono poi dettati per il consolidato e la trasparenza previsti dall'articolo 115 del Tuir: in sostanza, il principio è che la maggiorazione viene assolta anche dal soggetto – se di comodo – che non paga l'Ires in quanto quest'ultima imposta viene assolta da un altro soggetto Ires. L'esempio è quello del consolidato, dove l'Ires viene assolta dalla consolidante: viene stabilito che la maggiorazione dell'Ires di 10,5 punti percentuali deve essere assolta dalla consolidata, se questa risulta di comodo (oltre che dalla stessa controllante, nel caso in cui risulti di comodo anche quest'ultima).
Anche per il consolidato e la "grande trasparenza" di cui all'articolo 115 del Tuir il tutto ha un senso, visto che vi è sempre e comunque un soggetto che assolve l'Ires anche per redditi prodotti da altri soggetti (Ires). Dove tutto però non torna è per le piccole srl, partecipate esclusivamente da persone fisiche, che hanno adottato la piccola trasparenza di cui all'articolo 116 del Tuir. In questo caso il reddito della società viene attribuito ai soci, che lo assoggettano con le ordinarie aliquote Irpef. Secondo la norma (e la circolare 3/E/2013), la srl, se risulta di comodo, dovrebbe pagare la maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Tuttavia, se i soci, ad esempio, pagano l'Irpef ricadendo nello scaglione del 43%, si avrebbe una tassazione complessiva del reddito – considerando la maggiorazione Ires – assolutamente non ragionevole e sproporzionata.
Questo perché la maggiorazione è nata per aumentare di 10,5 punti percentuali la tassazione di chi paga il 27,5% di Ires. In sostanza, la maggiorazione di un'imposta può aumentare un'imposta che già c'è, mentre non può sussistere quando questa imposta non viene assolta da nessuno. In altri termini, non si può pagare una maggiorazione dell'Ires se non c'è "da qualche parte" qualcuno che assolve l'Ires.
La sensazione è che la norma per le piccole srl trasparenti si presenti, quindi, illegittima per cui potrebbe intervenire, se "chiamata in causa", la Corte costituzionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile
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