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Questo articolo è stato pubblicato il 17 aprile 2013 alle ore 06:42.


Se per acquisire un'azienda è necessario costituire una società ah hoc per poi fonderla, non è elusivo riportarsi le perdite fiscali pregresse e gli interessi passivi indeducibili. Ciò in quanto questa operazione rappresentava l'unico meccanismo, concordato con gli istituti di credito finanziatori, idoneo per l'acquisizione mediante fusione della nuova azienda. A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate, direzione centrale Normativa, con la risposta all'interpello antielusivo 909-416/2012 del 26 marzo 2013.
Un gruppo di società decideva di acquistare il pacchetto azionario di un'impresa posseduta solo in parte. A tal fine, era costituita una società ad hoc (veicolo) la quale, una volta effettuato l'acquisto del pacchetto azionario, si fondeva con l'impresa acquistata (target). Queste modalità di esecuzione dell'operazione rappresentavano condizione necessaria pattuita con gli istituti di credito per ottenere il necessario finanziamento per procedere all'acquisto delle azioni.
Poiché la nuova società doveva corrispondere ingenti interessi passivi in conseguenza del finanziamento e l'impresa acquisita riportava delle perdite, era richiesta, a norma dell'articolo 37 bis del Dpr 600/73, la disapplicazione della previsione elusiva contenuta nell'articolo 172, comma 7 del Tuir. Questa norma consente alla società risultante dalla fusione o incorporante di dedurre dal proprio reddito gli interessi passivi delle imprese che partecipano alla fusione a determinate condizioni e limiti.
Nella richiesta, il contribuente precisava, innanzi tutto, che si trattava di una tipica operazione di leverage buy out. Infatti l'acquirente (impresa neo costituita da parte del gruppo), dopo aver ottenuto il pacchetto azionario della società terza, procedeva a una fusione con essa. Questa operazione si era resa necessaria in quanto l'acquisizione diretta dalla controllante non sarebbe stata agevole, attesa la rilevante esposizione finanziaria di quest'ultima.
Peraltro, la struttura dell'operazione era stata "imposta" dalle stesse banche finanziatrici in considerazione degli ottimi indici economici e finanziari, sia prospettici sia consuntivi, della società da acquisire, i quali davano evidenza dell'elevata solvibilità e della capacità di rimborso del finanziamento contratto dalla stessa. Ulteriore ragione, questa, per cui l'operazione di leverage si è resa necessaria.
Per questi motivi, la fusione tra le società doveva giudicarsi sorretta da valide ragioni economiche tenuto conto anche che con la fusione era stata garantita la continuità nell'attività ordinaria della società da acquisire, senza alcuna variazione dell'asset produttivo.
L'Agenzia, nel descrivere nella risposta il quadro normativo, ha sottolineato che in un caso simile la fusione diventa il meccanismo idoneo a consentire il trasferimento delle risorse finanziarie dalla società target alla società veicolo promotrice del l'iniziativa.
Infatti, solo così è possibile sopportare gli oneri dell'indebitamento contratto per l'acquisto delle partecipazioni.
La disposizione antielusiva in questione (di cui all'articolo 172 del Tuir), secondo l'amministrazione implica la verifica della circostanza che la società portatrice di perdite fiscali pregresse ovvero degli interessi passivi indeducibili non si sia depotenziata nel periodo precedente alla fusione.
Ciò onde evitare che queste operazioni siano effettuate solo per acquisire le cd "bare fiscali".
Nel caso esaminato la società veicolo deve considerarsi "vitale" e strumentale per la realizzazione stessa dell'operazione e pertanto dimostra che l'interesse perseguito dal gruppo societario non sia stato la mera riduzione del reddito imponibile e quindi che non sussiste alcun intento elusivo.
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Tre condizioni
01|IL PATRIMONIO NETTO La società risultante dalla fusione, o la società incorporante, può portare in diminuzione del proprio reddito gli interessi passivi delle società che partecipano alla fusione per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del Codice civile); 02|GLI ULTIMI DUE ANNI L'ammontare del patrimonio netto deve essere determinato senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti nei ventiquattro mesi anteriori alla data della situazione patrimoniale 03|TEST DI VITALITÀ I ricavi e i proventi dell'attività caratteristica e le spese per lavoro subordinato risultanti dal conto economico delle società i cui interessi passivi sono riportabili nell'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata devono essere superiori al 40% di quello che risulta dalla media dei due esercizi anteriori ("test di vitalità")

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