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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2013 alle ore 07:37.

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Tra San Marino e Italia addio al segreto bancario in materia fiscale. Con il via libera di Palazzo Chigi al Ddl di ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni tre le due repubbliche, i presupposti giuridici per alzare il velo su conti e caveaux sono ora nero su bianco.
E, come prevedono il protocollo aggiuntivo di marzo 2012 e quello di modifica del giugno scorso, è stato fortemente potenziato lo scambio di informazioni fiscali adeguandolo, come spiegano dal dipartimento delle Finanze, ai «più recenti standard Ocse in materia», compreso il superamento dell'inviolabilità degli istituti di credito. Non solo.

Lo stesso protocollo di modifica ha anche rivisto la tassazione in materia di redditi di capitale e in particolare i trattamenti convenzionali riservati a dividendi e interessi (rispettivamente articolo 10 e 11 della convenzione), nonché il trattamento riservato a canoni e royalties (articolo 12).

Viene fissato il principio generale della loro «definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente» e vengono fissate aliquote differenziate a titolo di ritenuta alla fonte. E queste sono pari allo zero per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da società di persone): purché questa società abbia detenuto almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi per almeno 12 mesi prima della data della delibera di distribuzione degli stessi. In tutti gli altri casi l'aliquota è del 15%.

Le aliquote cambiano per gli interessi: lo zero per cento scatta nel caso in cui l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi. Negli altri casi gli interessi scontano un'aliquota del 13%. Gli interessi di natura pubblica, invece, potranno godere di un regime convenzionale di esenzione. Per le royalties, infine, lo zero per cento scatta alle stesse condizioni della tassazione degli interessi, mentre negli altri casi il prelievo si attesta al 10%.

Sulla tassazione agevolata in materia di redditi di capitale, l'Italia ha posto una clausola di salvaguardia: i benefici vengono sospesi se non sarà adeguatamente applicato lo scambio di informazioni.

Novità anche in materia di utili di impresa: viene introdotto il principio generale secondo il quale questi utili sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. Per i capital gains (articolo 13) il criterio di tassazione segue le raccomandazioni Ocse. Per le plusvalenze da immobili la tassazione scatta nel Paese in cui sono situati questi beni; nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili la tassazione scatta esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

I regimi agevolati della convenzione non sono a saldo zero. L'onere stimato dal Ddl di ratifica è di 3,2 milioni di euro, dove quasi due sono assorbiti dalla tassazione sui capital gains. La modifica alle ritenute sui dividendi vale 600mila euro.

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