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Questo articolo è stato pubblicato il 19 aprile 2013 alle ore 06:44.
La decisione della Ctp di Reggio Emilia afferma, in sintesi, due importanti princìpi strettamente connessi che fanno concludere per la disapplicazione del Dm sul "nuovo redditometro", ritenuto illegittimo.
Il primo riguarda la successione dei decreti sul redditometro, prima e dopo il Dl 78/10. La Ctp aveva già affermato l'applicazione anche a vicende passate (in vigenza del precedente decreto), del nuovo redditometro, sulla falsariga degli altri casi di accertamenti standardizzati.
Si fa inizialmente riferimento a un favor rei che potrebbe essere discutibile o, quantomeno, andrebbe dimostrato in concreto: non è detto che a priori le nuove norme siano più favorevoli delle precedenti.
In realtà, come la pronuncia evidenzia, probabilmente, più che di un favor rei, c'è la semplice e logica necessità, affermata varie volte dalla giurisprudenza di legittimità, che utilizzando procedure statistiche standardizzate, il buon senso, ancor prima del diritto, imporrebbe, l'applicazione di quelle più recenti, precise e raffinate. In altre parole, se l'amministrazione è stata in grado di elaborare negli anni strumenti più adeguati e attendibili di quantificazione presuntiva del reddito, mal si comprende perché per i periodi di imposta precedenti il contribuente debba subire calcoli statistici meno raffinati e più approssimativi, come ammette la stessa amministrazione.
La Ctp fa quindi riferimento a una "revisione" dell'accertamento sintetico, operata con il Dl 78/10, quasi a sottolineare che il precedente decreto deve intendersi superato. Su tale presupposto viene così affermato il secondo principio, basato in toto sulla sentenza del Tribunale di Napoli: il nuovo decreto è illegittimo perché viola una serie di garanzie e tutele del contribuente costituzionalmente garantite.
Di qui l'applicazione dell'articolo 7 del Dlgs 546/92 che, al comma 5, prevede tra i poteri delle commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, di non applicarlo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
È desumibile dalla conclusione della sentenza che la Ctp ritiene ormai superato il precedente decreto sul redditometro ed esistente solo quello nuovo "revisionato". Altrimenti, disapplicando quest'ultimo, avrebbe dovuto applicare il precedente e giudicare di conseguenza.
Aldilà della condivisione, o meno, del contenuto della sentenza della Ctp di Reggio Emilia e quindi di quella del Tribunale di Napoli, resta il fatto che forse una nuova e più approfondita riflessione sul contenuto del decreto andrebbe operata. O quantomeno sarebbero necessari concreti segnali dell'agenzia delle Entrate sulle modalità applicative del redditometro che, in sede locale, continuano quasi sempre a essere rigorosamente legate allo strumento statistico, senza possibilità di fornire alcuna giustificazione.
In caso contrario, così perseverando, vi è il concreto rischio che altri giudici giungano, in futuro, alle medesime conclusioni della Ctp di Reggio Emilia. Con tutte le evidenti conseguenze del caso anche sotto il profilo della proficuità e dell'utilità dell'attività di accertamento.
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Decreto legislativo 31 dicembre 1992 , n. 546
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 13 gennaio 1993, n. 9
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
TITOLO I Disposizioni generali - CAPO I Del giudice tributario e dei suoi ausiliari
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