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Questo articolo è stato pubblicato il 24 aprile 2013 alle ore 06:42.

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Doppio destino per i beni utilizzati dai soci senza il pagamento di un corrispettivo adeguato. La società non deduce i costi, ma questo non è un problema in quanto per i beni non produttivi di ricavi i costi erano indeducibili già in forza del principio di inerenza. I soci invece devono dichiarare un reddito diverso corrispondente al valore di mercato del diritto di godimento.
Decorrono, infatti, da Unico 2013 gli effetti dell'articolo 2, comma 36 quaterdecies, del decreto legge 138/2011 che provocano due conseguenze per i beni della società usati gratuitamente o quasi dai soci. La mancata deducibilità dei costi per la società non è penalizzante in quanto non si applica sui beni per i quali è già prevista una parziale deducibilità in base alle norme del Tuir (per esempio autovetture e case di abitazione); invece per il socio occorre imputarsi un reddito pari al valore normale corrispondente al godimento ricevuto. Del maggior reddito, il socio doveva tener conto in sede di versamento dell'acconto Irpef 2012, almeno in quello di novembre con la maggiorazione del 4% annuo e chi non lo ha fatto, quando verserà il saldo Irpef 2012, potrà effettuare anche il ravvedimento operoso sul mancato acconto.
Brucia la conseguenza che una disposizione introdotta con lo scopo di colpire lo sfruttamento delle schermo societario per il godimento di beni personali, finisce con il colpire tutti. Anche gli artigiani e piccoli commercianti che nelle zone "Pip" (piano investimenti produttivi) hanno costruito casa e bottega intestando il tutto alla Snc e ora devono auto-tassarsi un affitto figurativo relativo alla loro abitazione.
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