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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2013 alle ore 06:45.

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Fabrizio Bava
Giorgio Gavelli
Dimissioni repentine degli amministratori, presenza di numerose partecipazioni, oppure un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche. Sono queste alcune delle situazioni che giustificano il ricorso ai termini "lunghi" per approvare il bilancio: vale a dire, oltre i 120 giorni "canonici" dalla chiusura dell'esercizio sociale previsti dal Codice civile (articolo 2364).
Se si verificano queste ipotesi, gli amministratori, se lo statuto lo prevede, possono derogare al termine ordinario – in scadenza domani martedì 30 aprile per le società che hanno l'esercizio che coincide con l'anno solare – e convocare l'assemblea entro il maggior termine, che comunque non deve superare i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (quest'anno, entro il 29 giugno).
Le condizioni
Il Codice civile (articolo 2364) stabilisce che lo statuto possa prevedere, nelle società non quotate, un termine fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio se: la società deve redigere il bilancio consolidato; o lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
Le due condizioni operano disgiuntamente: la convocazione dell'assemblea può essere rinviata o dalla società che deve redigere il bilancio consolidato, o da altre società, se vi sono particolari ragioni connesse, in modo stabile e non occasionale, con l'organizzazione dell'impresa e, dunque, con le modalità di svolgimento (struttura) dell'attività aziendale (oggetto).
Le relazioni
È opportuno che l'organo amministrativo, entro i termini per predisporre il progetto di bilancio, verifichi le condizioni per il rinvio, deliberando la proroga della convocazione a una data non successiva a 180 giorni. I motivi della proroga devono essere accertati dagli amministratori, che devono segnalarli nella relazione sulla gestione, o, se si redige il bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa. Se lo statuto prevede la proroga sistematica del termine di approvazione per la società che deve redigere il bilancio consolidato, basta richiamare la circostanza nella relazione. Se, invece, lo statuto consente occasionalmente il rinvio dell'approvazione in presenza di particolari circostanze, gli amministratori devono indicare nella relazione la ragione che ha giustificato la proroga. Lo statuto non deve, infatti, individuare analiticamente le ipotesi in cui la società può usare il termine più lungo, e le «particolari esigenze» possono essere individuate di volta in volta dagli amministratori.
Le «particolari esigenze»
Tra le «particolari esigenze» che giustificano la proroga, ci sono: la necessità di valutare le partecipazioni detenute nelle società controllate o collegate, anche se la società non deve redigere il bilancio consolidato; l'esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata; le dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che hanno bisogno di tempo per raccogliere i dati contabili e verificarli; l'ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponde un adeguamento della struttura amministrativa; la modifica del sistema informativo all'inizio dell'esercizio. Non sono, invece, motivi validi per la proroga le problematiche fiscali (ad esempio, il ritardo degli studi di settore o le modifiche alla normativa Ires), come la presenza di gravi squilibri economici, finanziari e patrimoniali.
Le ricadute fiscali
Tanto la presentazione della dichiarazione quanto i versamenti fanno riferimento alla chiusura del periodo d'imposta, per cui non vi è stretta connessione con il bilancio. Tuttavia, chi approva il bilancio o il rendiconto in proroga oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio versa le imposte dovute a saldo e a titolo di primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato entro i termini prescritti (ordinari o in proroga), il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il 16 del mese successivo a queste scadenze.
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Le possibili situazioni
LA DETENZIONE DI QUOTE
Questa situazione giustifica
il rinvio dell'approvazione
del bilancio. La società Alfa deve infatti valutare le partecipazioni e, anche

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