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Questo articolo è stato pubblicato il 29 aprile 2013 alle ore 06:45.

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Un'altra misura contenuta nella riforma del lavoro per sostenere la genitorialità e l'impiego delle donne, è l'obbligo, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del lavoratore padre di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012).
Entro lo stesso periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per altri due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Ne sono al momento esclusi i lavoratori del settore pubblico, come precisa la nota del 20 febbraio 2013 del dipartimento della Funzione pubblica. I giorni di astensione, sia obbligatoria, sia facoltativa, sono coperti da un'indennità giornaliera a carico dell'Inps pari al 100% della retribuzione.
Il Dm Lavoro del 22 dicembre 2012 sottolinea che mentre il giorno di congedo obbligatorio si somma al congedo di maternità della lavoratrice, il godimento da parte del padre dei due giorni facoltativi comporta il rientro anticipato, di pari durata, della lavoratrice madre al termine del congedo post-partum.
Per questo motivo, alla richiesta di congedo facoltativo da parte del padre, deve essere allegata la dichiarazione della madre di rinuncia al congedo di maternità per un numero di giorni pari a quello fruito da quest'ultimo e la documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
La decorrenza
La nuova disciplina si applica alle nascite avvenute dal 1° gennaio 2013 e, se il lavoratore intende fruirne nel giorno del parto, per il preavviso da rendere, di regola, almeno quindici giorni prima dell'assenza, può prendere come riferimento la data presunta della nascita.
Con il messaggio 6499 del 18 marzo, l'Inps ha fornito i codici per il recupero, da parte del datore di lavoro, dell'indennità erogata al lavoratore-padre nel giorno di assenza:
- Causale «L060», codice Uniemens «MA8», che corrisponde all'indennità per congedo obbligatorio del padre prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012;
- Causale«L061»,codice «MA9», che corrisponde all'indennità per congedo facoltativo del padre prevista dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 92/2012.
Il giorno di congedo obbligatorio spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 151/2001 che disciplina l'astensione dal lavoro del padre in alternativa al congedo di maternità, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Frazionabilità giornaliera
Sia il congedo obbligatorio, sia quello facoltativo, non possono essere fruiti a ore come, invece, teoricamente sarebbe ammesso per i congedi parentali, in seguito alla legge di stabilità 2013. Il congedo può essere fruito continuativamente o in maniera frazionata. Quest'ultima possibilità, però, è stata intesa come un frazionamento, al massimo, giornaliero.
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto legislativo 26 marzo 2001 , n. 151
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96


Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

CAPO IV. Congedo di paternità

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