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Questo articolo è stato pubblicato il 30 aprile 2013 alle ore 08:08.

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Una tra le più novità introdotte dalla legge 220/2012 che hanno suscitato allarme tra gli amministratori condominiali, riguarda l'obbligo di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Questa necessità di trasparenza gestionale, introdotta al settimo comma del nuovo articolo 1129 del Codice civile, non fa altro che recepire l'ormai consolidata corrente giurisprudenziale che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che l'amministratore era tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale o eventualmente quello di altri condominii, senza necessità di espressa autorizzazione dell'assemblea in tal senso (Cassazone, sentenza 7162/2012).

Il conto corrente, bancario o postale, dovrà essere intestato al condominio e di facile accesso, per il tramite dell'amministratore, da parte dei condomini che possono chiedere di prenderne visione e, a proprie spese, estrarre copia della rendicontazione contabile. La firma e la gestione del conto rimangono sempre e comunque all'amministratore nella sua qualità di rappresentante dei condomini all'uopo nominato con apposita delibera.
Tutto ciò ha creato non poche preoccupazioni perché la norma, recitando che «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» di fatto impedisce a quest'ultimo di prelevare o depositare dei contanti senza specificare nella relativa movimentazione bancaria a che titolo questo contante viene prelevato o versato. Sicuramente questa nuova disposizione consente a ciascun condomino di verificare la regolarità dei pagamenti e la destinazione dei propri esborsi. Ma è pur vero che questa norma non deve di fatto paralizzare la gestione condominiale. Pensiamo, per esempio, al modesto fondo cassa che spesso viene dato a un consigliere al fine di provvedere alle spese più spicciole in condominio, come la lampadina fulminata nell'androne, oppure all'altrettanto fondo cassa, sempre contenuto, dato al portiere per far fronte alle piccole spese come i detergenti per la pulizia delle parti comuni a cui è tenuto, oppure i sacchi dell'immondizia.

In questo caso, il prelievo di contante in banca - proprio per non paralizzare la gestione - potrà avere una indicazione generica quale appunto quella del fondo cassa e l'amministratore dovrà poi indicare nel dettaglio della sua gestione contabile interna cosa è stato pagato con quel denaro prelevato.
Per quanto riguarda i versamenti che magari alcuni condomini insistono nel voler ancora effettuare in contanti, la rendicontazione appare decisamente più semplice, perché l'amministratore, se ritiene di voler accettare ancora questa forma di pagamento, verserà in banca quanto percepito, indicandone la provenienza.
In questo modo si rispetta l'obbligo di far transitare tutte le somme sul conto corrrente, senza costringere i condomini a usare per forza la banca per le pagare le quote e l'amministratore a fare assegni di importi risibili per pagare i deteresivi.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO TERZO. Della proprietà - TITOLO SETTIMO. Della comunione - CAPO SECONDO. Del condominio negli edifici

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TAG: Fisco

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