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Questo articolo è stato pubblicato il 04 maggio 2013 alle ore 08:23.

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In caso di mancato perfezionamento del ravvedimento operoso, per effetto dell'errata applicazione degli interessi e/o delle sanzioni dovute, l'amministrazione finanziaria non può disconoscere in toto l'avvenuta regolarizzazione, dovendo invece considerare la stessa "parziale", limitatamente alla quota parte di tributo "coperto" dagli interessi e sanzioni effettivamente versati. È questa la soluzione costituzionalmente orientata cui si perviene a seguito della risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011.
Infatti, l'articolo 13 Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, consente ai contribuenti di regolarizzare gli omessi versamenti con il pagamento di sanzioni ridotte. In particolare, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, la stessa può essere sanata con il pagamento di una sanzione pari al 3%, se il pagamento avviene nel termine di trenta giorni dalla scadenza originaria, oppure del 3,75% se il pagamento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Per il perfezionamento del ravvedimento entro le scadenze citate devono essere versati, unitamente alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Poiché è proprio il tenore del comma 2, del citato articolo 13, a sottolineare l'obbligatorietà, ai fini della regolarizzazione, del versamento contestuale al tributo degli interessi e delle sanzioni dovute, l'amministrazione finanziaria ha in passato proceduto al disconoscimento degli effetti del ravvedimento in casi di carenze, anche di modesto importo, riguardanti gli interessi e/o le sanzioni oggetto di versamento. Comportamento peraltro avallato dalla Corte di cassazione che con le ordinanze 9 giugno 2011, n. 12661 e 8 agosto 2012, n. 14298, ha rilevato come la regolarizzazione degli omessi versamenti si perfezioni unicamente con «l'integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi». Si evidenzia come tale orientamento, fortemente criticabile sul lato del rispetto del principio di "leale collaborazione" sancito dallo Statuto del Contribuente, non risulti in linea con la Risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011. In tale documento, per mezzo del quale viene legittimato il cosiddetto ravvedimento "parziale", ovvero il ravvedimento effettuato in più tranche entro le scadenze ordinariamente previste, viene espressamente previsto che «Ai fini del perfezionamento del ravvedimento parziale, è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente».
Attraverso tale passaggio implicitamente viene affermato come, in caso di sanzioni e/o interessi carenti, il disconoscimento non possa riguardare l'intero ravvedimento effettuato, ma unicamente quello che si riferisce alla quota parte d'imposta non "coperta" da sanzioni ed interessi. Tale estensione, legittima per il principio di conservazione degli atti giuridici, andrebbe però esplicitata con apposito intervento. Anche perché molti Uffici continuano a richiedere le sanzioni piene anche per differenze riguardanti importi molto esigui: un esempio è rappresentato dal disconoscimento dei ravvedimenti 2011 che non considerano l'incremento del tasso d'interesse legale al 2,5% causato dal decreto 12 dicembre 2011 (in Gu n. 291 del 15 dicembre 2011).
In tali casi, a fronte di differenze irrisorie, si assiste all'invio di avvisi bonari contenenti richieste di diverse centinaia, se non migliaia di euro. Con l'ulteriore beffa che trovandosi costretti ad adire la via del contenzioso, si rischia di perderlo per effetto del citato orientamento giurisprudenziale avverso. Data la delicatezza dell'argomento si auspica al più presto un intervento risolutorio da parte delle autorità competenti che disciplini in maniera esplicita gli effetti del ravvedimento "carente" secondo i contenuti della risoluzione n. 67/2011.
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