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Questo articolo è stato pubblicato il 20 maggio 2013 alle ore 06:44.

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Il nuovo redditometro – destinato sostituire dall'anno d'imposta 2009 quello che si basava sui decreti del 1992 – era stato concepito dall'articolo 22 del Dl 78/2010. Ne è seguita una (lunga) fase di studio e sperimentazione che nell'autunno 2012 ha prodotto il Redditest e, da ultimo, il Dm Economia del 24 dicembre 2012.
Forse ci si poteva attendere un risultato migliore, ma stupisce che il nuovo redditometro sia stato tanto criticato quando, per più di vent'anni, una modalità certamente peggiore è stata non solo tollerata ma – nonostante i rilievi degli addetti ai lavori – applicata senza troppe cautele, pervenendo a risultati spesso paradossali e talora imbarazzanti.
Ora che la legislazione è completa, si può constatare che si è notevolmente attenuata la (precedente) distinzione fra accertamento sintetico puro (basato sulle spese sostenute) e accertamento sintetico da redditometro (basato sulla disponibilità di elementi indicativi di capacità contributiva), convergendo, di fatto, in un metodo «misto», in cui le spese effettive (certe) si intersecano con quelle presunte (o addirittura figurative) e quelle correnti (per consumi) vengono considerate insieme con quelle "straordinarie" (investimenti).
Fra i tanti problemi che il nuovo istituto pone agli interpreti – e, di conseguenza, ai contribuenti – vale la pena di estrapolarne alcuni. Pareva che il nuovo redditometro (in base alla fonte legislativa primaria) fosse destinato a diventare uno studio di settore per famiglie, ma alla fine non è stato così. La sua struttura portante, infatti, è costituita dalle spese di qualsiasi genere sostenute (dal contribuente) nel corso del periodo d'imposta; e solo per poche voci (e, quindi, con valenza marginale) assumerà rilievo il contenuto induttivo dei campioni significativi assunti tenendo conto della composizione del nucleo familiare (11 tipologie) e dell'area territoriale (5 macroregioni) di appartenenza. In presenza del vecchio redditometro, la giurisprudenza (soprattutto di legittimità) aveva (ripetutamente) convalidato gli accertamenti evocando le presunzioni legali relative; dal 2009 – anche per l'obbligo del contraddittorio, che esclude qualsiasi automatismo – dovrebbero valere, di volta in volta, prove certe e dirette (spese sostenute), presunzioni legali relative (per gli elementi indicati nella tabella allegata al Dm) e presunzioni semplici (dato che l'accertamento sintetico può essere operato anche in base ad elementi non tabellari).
Quanto alla condizione di applicabilità basata sullo scostamento, la precedente formula – per cui il reddito complessivo netto accertabile si discosti per almeno un quarto e per almeno due anni da quello dichiarato – è stata sostituita con quella in base alla quale il reddito complessivo ecceda, anno per anno, di almeno un quinto quello dichiarato.
Inoltre non avrebbe dovuto stupire il fatto che il Dm del 24 dicembre 2012 abbia indicato come possibile di un maggior reddito accertabile in via sintetica la quota di risparmio. Il risparmio non è altro che una forma (residuale) di investimento (spesso in liquidità) e l'eventuale quota risparmio (annuale) era già indicata, tra le circostanze di fatto da prendere in considerazione – già trent'anni orsono – dalla prassi e dalla giurisprudenza di legittimità.
Sulla disciplina transitoria, l'interrogativo è se le novità (positive) sul redditometro dal periodo d'imposta 2009 possano influenzare anche gli accertamenti sintetici per il 2008. L'agenzia delle Entrate ha risposto di no riportandosi al testo legislativo (si veda la circolare 1/E/2013). Ma non va dimenticato che l'articolo 38 del Dpr 600/1973 contiene pur sempre non una disposizione procedimentale, la finalità della norma è ben chiara e – trattandosi di accertamenti di tipo standardizzati – risulta difficile pensare la Cassazione non si riporti ai principi già elaborati (e ormai consolidati).
© RIPRODUZIONE RISERVATA A CURA DI
Associazione nazionale
tributaristi italiani (Anti) di Roberto Lunelli

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 , n. 600
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268


Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Titolo 4 - Accertamento e controlli


Decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 maggio 2010, n. 125


Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. [Manovra d'estate 2010]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122

TITOLO II Contrasto all'evasione fiscale e contributiva

Periodico

Guida ai Controlli Fiscali Edizione Marzo 2011, n. 3 pag. 5


Guida ai Controlli Fiscali Edizione Novembre 2011, n. 11 pag. 11


La Settimana Fiscale Edizione del 4 maggio 2012, n. 17 pag. 30

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