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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2013 alle ore 06:43.

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Finalmente operative le regole tecniche sulle firme elettroniche: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , in attuazione del Cad - Codice dell'Amministrazione Digitale, sono state individuate le modalità di sottoscrizione di un documento informatico anche con l'utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata. Le nuove regole tecniche adeguano infatti la disciplina delle firme elettroniche alle modifiche apportate al Cad dal decreto legislativo n. 235 del 2010, a valle di un iter approvativo che si è rivelato complesso, laborioso e tardivo rispetto al termine di attuazione individuato in dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto 235. L'adozione del provvedimento era molto attesa perché costituisce un passaggio fondamentale per la modernizzazione del sistema Paese. L'obiettivo è infatti estendere il ricorso alla firma digitale o alla firma elettronica avanzata nella redazione di qualsivoglia tipologia di documento, attraverso un incremento delle tipologie di firme elettroniche utilizzabili e assicurando una sostanziale e piena equiparazione con il documento cartaceo. L'ulteriore finalità è diffondere l'utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, riducendone tempi di risposta e costi correlati. Si tratta quindi di un provvedimento che faciliterà i rapporti fra lo Stato, le imprese ed i cittadini contribuendo, come correttamente rilevato dalla senatrice Silvana Amati che ha seguito attivamente l'iter del decreto, a un'effettiva modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione. Il quadro regolamentare dovrà comunque essere completato con l'attuazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal Cad, in consultazione già dal 2011, relativi a documento informatico, conservazione sostitutiva e protocollo informatico. Altro provvedimento atteso, e già trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, è il secondo decreto attuativo dell'obbligo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 244 del 2007).
Le firme elettroniche sono classificabili nei due generi della firma elettronica e della firma elettronica avanzata. La firma elettronica consiste solamente in un metodo di identificazione informatica realizzato attraverso l'insieme di dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici. Di fatto, utilizziamo la firma elettronica oramai quotidianamente, senza neppure averne la consapevolezza, quando ad esempio digitiamo il codice Pin allo sportello bancomat, oppure quando ci vengono richieste credenziali, quali l'identificativo utente e la password, per accedere alle caselle di posta elettronica. La firma elettronica si associa solamente al documento cui è apposta, restando pur sempre un elemento distinto da questo. Al contrario l'insieme di dati che caratterizza la firma elettronica avanzata consente non solo l'identificazione del firmatario del documento ma garantisce anche la loro connessione univoca al firmatario, in quanto creati con mezzi sui quali tale soggetto conserva un controllo esclusivo. Il collegamento ai dati sottoscritti con la firma è infatti tale da consentire di rilevare se i dati stessi sono stati successivamente modificati. In altri termini, a differenza della firma elettronica semplice, quella qualificata realizza un'unione inscindibile tra documento informatico e sua sottoscrizione. La firma elettronica qualificata si declina a sua volta nelle due species della firma elettronica qualificata e della firma digitale. La firma qualificata è infatti una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La firma digitale, invece, è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l'altra privata. Le nuove regole tecniche, nell'abrogare il Dpcm. 30 marzo 2009, ne individuano proprio caratteristiche generali, modalità di generazione e di conservazione e connessi requisiti di sicurezza.
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