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Questo articolo è stato pubblicato il 22 maggio 2013 alle ore 06:44.

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Piena validità giuridica dei documenti informatici sottoscritti con soluzioni di firma elettronica avanzata: in base al principio della neutralità tecnologica, che informa le disposizioni del Cad, le regole tecniche in materia di firma lasciano la massima libertà nell'individuare soluzioni di firma elettronica avanzata. L'articolo 21 del Cad si limita a disciplinare il valore probatorio di un documento informatico sottoscritto, prevedendo che quando gli sia stata apposta una firma elettronica qualificata o digitale oppure anche una firma elettronica avanzata, acquista un'efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata (articolo 2702 del codice civile). Costituisce quindi piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritto. Solamente gli atti di cui all'articolo 1350, commi da 1 a 12 del codice civile devono farsi obbligatoriamente per mezzo di firma qualificata o digitale, mentre quelli di cui al numero 13, che devono farsi per iscritto per previsione di legge, possono essere sottoscritti anche con firma avanzata. La firma grafometrica è una delle soluzioni più diffuse sul mercato, in quanto permette la sottoscrizione di un documento riproducendo il processo tradizionale di apposizione della firma autografa. Il mondo assicurativo e quello bancario stanno realizzando da tempo soluzioni che da un lato garantiscono al cliente di sottoscrivere un documento contrattuale, quale una polizza assicurativa ovvero una distinta di versamento, apponendo la firma autografa su un tablet come fosse un documento cartaceo. Gli operatori hanno il vantaggio di gestire esclusivamente in modalità dematerializzata i documenti con la clientela, potendoli anche gestire in maniera integrata nei sistemi aziendali, garantendone la conservazione sostitutiva nel tempo. Non esiste inoltre alcun vincolo tecnologico alla realizzazione di soluzioni di firma avanzata: sono valide purché conformi alle regole tecniche. La firma avanzata si struttura attraverso un processo rispetto a cui è necessario accertare, caso per caso, se sono soddisfatti i requisiti indicati dalla norma, quali le caratteristiche del sistema di apposizione della firma, le modalità attraverso cui l'utente appone la firma, le modalità di memorizzazione dei parametri biometrici della firma, la possibilità di verificare che il documento non abbia subito alterazioni dopo l'apposizione della firma e la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto. Occorre in particolare garantire l'identificazione del firmatario del documento, la connessione univoca della firma al firmatario stesso ed il controllo esclusivo di questo sul sistema di generazione della firma. Deve essere inoltre possibile anche verificare che il documento non ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma. Il firmatario deve ottenere evidenza di quanto sottoscritto, ad esempio attraverso la notifica di un messaggio di posta elettronica con allegato il documento firmato.

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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO SECONDO. Dei requisiti del contratto - SEZIONE QUARTA. Della forma del contratto


Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO SESTO. Della tutela dei diritti - TITOLO SECONDO. Delle prove - Capo secondo - Della prova documentale - Sezione seconda - Della scrittura privata

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