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Questo articolo è stato pubblicato il 23 maggio 2013 alle ore 21:06.

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Polizze auto e ristrutturazioni edilizie: sono due voci su cui prestare molta attenzione nel 730/2013. Per i contribuenti che hanno scelto di presentare il modello a Caf e professionisti abilitati e devono rispettare la scadenza ora prorogata al 10 giugno, questi due aspetti vanno monitorati perché presentano differenze rispetto allo scorso anno.
Attenzione in particolare alle ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir) effettuate nel periodo che va dal 25 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 , per le quali la detrazione aumenta al 50% (rispetto al 36%) di una spesa anch'essa elevata a 96mila euro (rispetto a 48mila euro). Stessi criteri anche per l'acquisto di un immobile ristrutturato e per gli immobili oggetto di ripristino a seguito di eventi calamitosi.
Un'ulteriore novità riguarda l'introduzione della franchigia di 40 euro relativa alla deduzione del contributo sanitario obbligatorio versato insieme al premio dell'assicurazione auto.

Conta quanto si è speso
Il criterio da seguire per far valere in dichiarazione le spese riconosciute deducibili e/o detraibili è quello "di cassa", in funzione del quale va fatto riferimento esclusivamente all'anno in cui esse sono pagate. Pertanto, una rata della retta universitaria versata a gennaio 2012, ma riguardante l'anno accademico 2010/2011 va detratta dall'imposta risultante dal reddito 2012 (dichiarazione 2013). Qualora l'entità della detrazione sia superiore all'imposta lorda, l'eccedenza non beneficiata verrà persa (analoghe conseguenze si verificano nell'ambito degli oneri deducibili per un reddito incapiente). Fanno eccezione le spese sanitarie che superino complessivamente nell'anno l'importo di 15.493,71 euro; nel qual caso potranno essere detratte in quattro quote annuali (lettera c dell'articolo 15 del Tuir).

Le spese per i familiari
Molte spese sono detraibili/deducibili anche se sostenute a favore di soggetti legati da rapporti di parentela con il contribuente. Sono qualificati familiari in senso stretto il coniuge non legalmente separato ed i figli, mentre rientrano nel novero di "altri familiari" il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori (compresi adottivi e naturali), generi e nuore,suocero e suocera, fratelli e sorelle, nonni e nonne (compresi quelli naturali). Affinché tutti questi soggetti possano essere considerati fiscalmente a carico non devono essere titolari di un reddito complessivo lordo superiore a 2.840,51 euro. Tuttavia per coloro che rientrano nella categoria di "altri familiari" è richiesta l'ulteriore condizione che convivano con il contribuente oppure in alternativa ricevano da questi assegni alimentari non disposti dall'autorità giudiziaria. È importante evidenziare che dal 2012 nella determinazione del reddito complessivo del familiare per essere considerato fiscalmente a carico, non va più considerata la rendita catastale derivante dall'abitazione principale e dagli altri immobili non locati, atteso l'effetto sostitutivo dell'Irpef e relative addizionali introdotto dall'Imu. Significativa è, in proposito, la diversificazione fatta, nel 730-3, fra il rigo 137, ove va indicato il reddito complessivo e i righi 147 e 148 riferiti ai soli redditi fondiari i quali - specificano le istruzioni alla dichiarazione - assumono rilievo unicamente nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. La condizione di familiare fiscalmente a carico del contribuente (a differenza delle spese richieste in detrazione/deduzione) non va comprovata mediante documentazione al Caf/professionista che presta l'assistenza (circolare 15/E/2005), ma eventualmente soltanto autocertificata dall'interessato. Infine, è importante rilevare che la detrazione/deduzione delle spese spetta al contribuente anche se questi non beneficia delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 Tuir. È il caso, per esempio, di genitori separati il cui figlio è affidato esclusivamente ad uno di essi: in questa evenienza l'altro genitore potrà comunque beneficiare fiscalmente, nell'intera misura, delle spese sostenute a favore del figlio stesso.

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