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Questo articolo è stato pubblicato il 24 maggio 2013 alle ore 19:19.

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Apprendisti esentati dai contributi per i primi tre anni di contratto. L'agevolazione che può risultare particolarmente gradita alle imprese in questa fase difficile viene ricordata dall'Inail nella circolare 27/2013 pubblicata il 24 maggio. Nel documento, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riassume la disciplina generlae e il regime contributivo dell'apprendistato alla luce del Dlgs 167/2011 e delle leggi 183/2011 (stabilità 2012) e 92/2012 (riforma del mercato del lavoro).

In base a quanto previsto dalla legge di stabilità 2012, le imprese che occupano fino a 9 dipendenti beneficiano di uno sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato sottoscritti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Dunque, per quanto riguarda l'Inail il datore di lavoro non deve versare contributi nel primo triennio, pari allo 0,30%, e più in generale non è gravato dall'aliquota contributiva complessiva del 10%, ma deve comunque versare all'Inps l'1,61% per il finanziamento dell'Aspi. Lo sgravio si può applicare solo nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie in tema di aiuti minori ("de minimis").

Più in generale, invece, sempre le aziende fino a 9 addetti possono beneficiare di una riduzione dell'aliquota contributiva standard a loro carico per i contratti di apprendistato, pari all'11,61 per cento. Nel primo anno di contratto l'aliquota è pari al 3,11%, nel secondo sale al 4,61 per cento.

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