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Questo articolo è stato pubblicato il 27 maggio 2013 alle ore 06:47.

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di Ubaldo Perfetti La recente adozione del «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183» ha sollecitato numerosi interventi di approfondimento, taluni dei quali continuano – inspiegabilmente quanto erroneamente – a considerare le società tra avvocati incluse nel raggio operativo della legge 183 del 2011 e del suo regolamento.
A fronte delle tante incertezze (basti pensare all'irrisolta questione fiscale e previdenziale o al problematico coordinamento delle diverse discipline ordinistiche nell'ipotesi di società tra professionisti multidisciplinari) che dominano una materia complessa e profondamente innovata quale è quella delle società professionali, la legge 247 del 31 dicembre 2012, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» consegna, tuttavia, taluni importanti punti fermi.
eResta vigente la "vecchia" società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 96 del 2001. Si tratta di una società speciale che in via residuale adotta le regole della società in nome collettivo. A fine 2012 le società di questo tipo erano in numero di poco superiore a cento.
rL'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito esclusivamente a società (di persone, di capitali e cooperative) i cui soci siano avvocati iscritti all'albo (articolo 5, comma 2, lettera a), legge 247/2012).
Allo stato, tuttavia, queste società non possono ancora essere costituite perché manca il decreto legislativo delegato che, in base all'articolo 5, comma 1, legge 247/2012 dovrà disciplinarle.
tDall'articolo 5, comma 2, lettera a), si trae il corollario che la professione forense non può essere esercitata da una società tra professionisti multidisciplinare, nella quale, cioè, siano presenti anche soci non avvocati.
Questa soluzione è confermata anche dall'iter di riforma dell'ordinamento forense: prima della definitiva approvazione della legge 247 del 2012, l'articolo 4 prevedeva esplicitamente, oltre alle associazioni, anche le società tra avvocati, multidisciplinari, ma il riferimento a esse è stato eliminato dal legislatore nell'ultimo passaggio in aula.
uResta operante l'associazione professionale nella quale tutti gli associati sono avvocati iscritti all'albo (articolo 4, legge n. 247/2012).
iSi potranno costituire associazioni professionali delle quali, oltre agli avvocati iscritti all'albo, potranno far parte quali associati anche coloro che esercitano professioni diverse, quando e nei limiti in cui sarà varato il regolamento del ministro della Giustizia (articolo 4, comma 2, legge n. 247/2012).
In sintesi, la legge 247 del 2012 ha definitivamente chiarito la specialità della società tra avvocati rispetto ad altre società tra professionisti, ne esclude la soggezione sia alla legge n. 183 del 2011 che al regolamento di cui al decreto n. 34 del 2013 e ne affida a un successivo decreto legislativo delegato la specifica disciplina. Tale specialità è peraltro del tutto in linea con la specialità costituzionale della professione forense, unica tra le professioni regolamentate a essere prevista espressamente nella Costituzione.
Si segnala peraltro che, tra tutti i numerosi provvedimenti attuativi della riforma dell'ordinamento forense, il decreto legislativo in materia di società tra avvocati è quello il cui termine di adozione è il più ravvicinato: sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012, e cioè il 2 agosto (eventualmente prorogato di altri 30 giorni per raccogliere il parere delle commissioni parlamentari).
Si tratta di una preziosa occasione per attuare una necessaria modernizzazione della professione che occorre perseguire con convinzione.
Vicepresidente
del Consiglio nazionale forense
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