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Questo articolo è stato pubblicato il 10 giugno 2013 alle ore 17:46.

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Droga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppoDroga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppoDroga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppoDroga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppoDroga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppoDroga, sanzione amministrativa per il consumo di gruppo

Il consumo di droga in gruppo non è reato. Anche dopo la modifica del 2006, a opera della legge Fini-Giovanardi, del cosiddetto Testo unico sugli stupefacenti, l'acquisto e la detenzione per uso personale, se avvenuto sin dall'inizio anche per altri soggetti, integra un illecito amministrativo. Lo hanno ribadito le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 25401/2013 (qui il testo della sentenza la sentenza), rigettando il ricorso della vedova di un uomo deceduto per edema polmonare a seguito dell'assunzione di eroina acquistata in comune con un'altra persona. Né, chiarisce la Corte, dall'anteposizione dell'avverbio "esclusivamente" alla parola "personale" si può dedurre sic et simpliciter l'introduzione di un nuovo reato.

Il superamento del contrasto
Dunque, le Sezioni unite (confermando la lettura data con la sentenza n. 4 del 1997) hanno risolto un contrasto giurisprudenziale scegliendo l'orientamento per cui "il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso di acquisto in comune sia in quello del mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nell'originaria conoscenza dell'identità degli altri, continua a costituire, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, una ipotesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo".
Ragion per cui un simile comportamento "integra l'illecito amministrativo di cui all'articolo 75 e non già il reato di cui all'articolo 73, comma 1-bis".

No ad una nuova fattispecie di reato
"Non può infatti ritenersi - prosegue la sentenza - che tali modifiche, ed in particolare, per quanto qui interessa, l'equivoca e non risolutiva aggiunta dell'avverbio ‘esclusivamente', possano essere intese nel senso che abbiano addirittura introdotto una nuova fattispecie incriminatrice punendo un fatto in precedenza pacificamente integrante, secondo il diritto vivente, un illecito amministrativo", o che abbiano comunque determinato la necessità del superamento della "univoca e consolidata giurisprudenza".

Le condotte non punibili
Da qui una sorta di decalogo stilato dalla Suprema corte per identificare le condotte non penalmente rilevanti. Dunque, occorre che l'acquirente sia uno degli assuntori, che l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti il gruppo, al cui uso personale la sostanza è destinata, che quindi sia certa sin dall'inizio l'identità di questi altri soggetti i quali abbiano in un qualunque modo manifestato la volontà sia di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipanti sia di concorrere ai mezzi finanziari occorrenti all'acquisto.

I comportamenti che restano sanzionabili
Al contrario, continua la sentenza, ricorre una normale ipotesi di "cessione" qualora tutte queste condizioni non si verifichino, come nel caso in cui li soggetto abbia ceduto per il consumo in comune "sostanza di cui era autonomamente in possesso per averla acquistata senza alcun mandato degli altri". Oppure nel caso che abbia acquistato su mandato di terzi ma senza essere a sua volta assuntore, ovvero ancora abbia ceduto parte della droga a soggetti estranei al gruppo dei mandanti.

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