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Questo articolo è stato pubblicato il 18 giugno 2013 alle ore 21:57.

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Le reti d'impresa «autonome» perdono i benefici fiscali - Vai alla circolare

Le reti d'impresa che acquistano l'autonoma soggettività giuridica, a seguito dell'iscrizione presso il registro imprese, non possono usufruire dell'agevolazione fiscale offerta dal regime di sospensione d'imposta per la parte degli utili d'esercizio accantonati in un'apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.
Questo è uno dei tanti aspetti esaminati dall'agenzia delle Entrate con la circolare 20/E del 18 giungo 2013, che in questo modo risponde ai rilievi sollevati dall'Unione Europea (decisione gennaio 2011) in merito agli aiuti di Stato, consentiti solo se il soggetto «non ha personalità giuridica autonoma».
Con le modifiche apportate alla disciplina generale, la possibilità dell'acquisto della soggettività giuridica della rete, a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese, ha determinato molteplici implicazioni dal punto di vista tributario. Al riguardo, la nascita del nuovo soggetto giuridico assume importanza per le conseguenze di ordine fiscale che si vengono a creare tra la rete e le imprese partecipanti.
In particolare, il documento di prassi prende in esame gli aspetti peculiari che caratterizzano il contratto di rete puro – la cui finalità non è quella di creare un nuovo soggetto giuridico – da quello in cui il nuovo soggetto assume autonomia giuridica e gestionale.
Entrando nel merito dei vari aspetti esaminati dalle Entrate, va evidenziato che le reti dotate di soggettività giuridica e che svolgono attività commerciale, sono sottoposte a tassazione ordinaria e determinano il reddito in base alle disposizioni del Testo Unico; nel caso in cui la rete non svolga attività commerciale si renderanno applicabili le disposizioni previste per gli enti non commerciali.
La "rete soggetto" assume rilevanza fiscale anche ai fini Irap, laddove le norme applicabili per la determinazione della base imponibile variano in funzione della natura commerciale o non commerciale dell'ente.
Il nuovo e diverso soggetto giuridico creatosi a seguito del contratto di rete assume rilevanza, se si verifica il presupposto territoriale ed oggettivo, anche ai fini dell'Iva. Oltre a ciò, il contratto di rete è soggetto anche all'imposta di registro, la cui applicazione è subordinata alla tipologia del conferimento eseguito. Inoltre, la rete è obbligata alla tenuta delle relative scritture contabili che variano in relazione alla tipologia di attività esercitata.
Interessante è quella parte della circolare con la quale l'Agenzia, analizzando i singoli rapporti tra le imprese partecipanti e la rete ne fa discendere l'impossibilità di usufruire dei benefici fiscali previsti per tale forma di aggregazione. In pratica, il rapporto che si viene a creare tra i partecipanti e il nuovo soggetto giuridico è tale per cui gli apporti iniziali o successivi non sono direttamente riconducibili agli investimenti previsti dal programma comune, ma costituiscono contributi in un nuovo soggetto, il quale poi, indirettamente, realizzerà gli investimenti previsti. Pertanto, secondo l'amministrazione finanziaria, l'indiretta realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete per mezzo della nuova entità giuridica non permette di conseguire immediatamente i fini previsti e, quindi, di usufruire delle relative agevolazioni.
Un'altra precisazione è stata resa in ordine agli effetti giuridici prodotti dagli atti posti in essere dai partecipanti alla rete qualora l'ente non assuma un'autonoma soggettività giuridica. Infatti, l'organo incaricato a rappresentare l'organizzazione verso i terzi ha natura di mandatario con rappresentanza dove gli effetti giuridici ricadono immediatamente su ogni singolo rappresentato. Ne consegue che, ai fini fiscali, le singole operazioni poste in essere dal rappresentante comune sono imputate direttamente ai partecipanti alla rete e le fatture dovranno essere emesse nei confronti di questi ultimi.
Qualora, invece, le operazioni siano state poste in essere dall'organo comune, l'obbligo di emettere le fatture ricadrà su ciascun partecipante. Da questa impostazione contabile deriva che, i costi e i ricavi realizzati per l'attuazione del contratto di rete, concorreranno, in base alle norme del Testo Unico, alla determinazione del reddito di esercizio.

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