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Questo articolo è stato pubblicato il 19 giugno 2013 alle ore 06:45.

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Il liquidatore di una società non è responsabile per aver o non aver intrapreso azioni giudiziarie. Il principio appare in contrasto con la giurisprudenza consolidata e torna utile a molti professionisti in questi mesi, in cui aumenta vertiginosamente il numero di procedure concorsuali (+12% nel primo trimestre 2013 sul corrispondente periodo del 2012) e di conseguenza la probabilità di azioni di responsabilità dei curatori contro liquidatori, amministratori e sindaci delle società interessate. In realtà, il nuovo indirizzo – che viene dalla Corte d'appello di Brescia, sentenza 1402/12 della prima Sezione civile – colma un vuoto legislativo e giurisprudenziale.
I giudici bresciani si sono pronunciati sul caso di un'impugnazione da proporsi prima della dichiarazione di fallimento della società, respingendo le domande proposte dalla curatela che aveva agito contro il liquidatore ex articolo 146 della Legge fallimentare. In controtendenza rispetto alla giurisprudenza più recente che tende ad ampliare sempre più i profili di responsabilità disciplinati dagli articoli 2392 e seguenti del Codice civile, hanno "assolto" un liquidatore condannato in primo grado a pagare una rilevantissima somma per risarcimento danni al fallimento: non aveva proposto opposizione allo stato passivo ex articolo 98 della legge fallimentare per un credito della società in liquidazione (poi fallita) ammesso al chirografo e non in prededuzione.
In primo grado il Tribunale di Cremona aveva motivato la condanna con una valutazione prognostica sull'esito del giudizio, ossia statuendo che «se l'opposizione fosse stata proposta la stessa sarebbe stata accolta». Un ragionamento logico deduttivo che non aveva mai trovato applicazione in casi di responsabilità sociale ma era stato utilizzato solo nei giudizi in cui era un avvocato chiamato a rispondere degli asseriti danni subiti da un cliente per la mancata proposizione di una impugnativa. E il rapporto giuridico cliente-avvocato è ben distinto da quello tra una società e il suo legale rappresentante: il primo é un contratto d'opera intellettuale, che richiede una diligenza "qualificata" (si veda la scheda sotto a sinistra), obbligatoria per l'avvocato in quanto egli ha doveri di competenza nelle materie a lui riservate dalla legge ed è indiscutibilmente legata ai suoi doveri di avere una preparazione professionale specifica, di superare un esame di Stato, di essere iscritto a un albo e di aggiornarsi seguendo le regole della formazione continua.
Ben diversa è la fonte della responsabilità del liquidatore e dell'amministratore di una società, tenuti a osservare doveri imposti dalla legge e dallo statuto e, come precisa la Corte d'appello di Brescia, «a garantire il patrimonio sociale e ad indirizzare l'attività economica nel modo più idoneo a realizzare l'interesse della società», ma certamente non ad avere competenze tecniche specifiche in materia giuridica e fallimentare.
Condividendo la tesi sostenuta dalla difesa del liquidatore, la Corte ne ha escluso la responsabilità per la mancata proposizione dell'azione giudiziaria, concludendo per la insussistenza di responsabilità per danni occorsi alla società in capo al liquidatore, espressamente stabilendo che «l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale rientra nell'ambito discrezionale delle scelte gestionali, trattandosi di facoltà ma non certo di obbligo positivo; poiché l'esito positivo dell'impugnazione non poteva a priori ritenersi certo e poiché al liquidatore non possono essere richieste particolari competenze in campo tecnico giuridico e fallimentare ma solo di gestione di impresa».
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Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79


Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".

LIBRO QUINTO. Del lavoro - TITOLO QUINTO. Delle società - Capo quinto - Società per azioni - Sezione sesta-bis - Dell'amministrazione e del controllo - Paragrafo due - Degli amministratori


Regio decreto 16 marzo 1942 , n. 267
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 aprile 1942, n. 81


Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. [legge fallimentare]
Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente provvedimento, in virtù dell'art. 147, D.Lgs. 09.01.2006, n. 5

TITOLO II. Del fallimento - CAPO X. Del fallimento delle società


Regio decreto 16 marzo 1942 , n. 267
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 aprile 1942, n. 81


Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. [legge fallimentare]
Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente provvedimento, in virtù dell'art. 147, D.Lgs. 09.01.2006, n. 5

TITOLO II. Del fallimento - CAPO V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

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