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Questo articolo è stato pubblicato il 24 giugno 2013 alle ore 06:46.

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La strada più prudente per i contribuenti incerti sull'esonero Irap resta quella di pagare e poi avviare l'iter per il rimborso. La richiesta deve essere presentata, in carta semplice, direttamente all'agenzia delle Entrate entro 48 mesi dal relativo versamento.
La Suprema Corte (pronunce 56/2000,15314/2000, 11682/2002, 198/2004, 23074/2008, 21528/2009) ha infatti precisato che il termine di 48 mesi entro cui l'istanza di rimborso Irap deve essere presentata decorre:
- dalla data di versamento del saldo (posizione molto più favorevole al contribuente), se il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori perché subordinati alla definitiva determinazione dell'obbligazione;
- dalla data di versamento del l'acconto se quest'ultimo non era dovuto o non era dovuto in quella misura o ancora la relativa disposizione non era applicabile.
Pertanto, a oggi, si possono ancora presentare – a seconda dei casi – istanze di rimborso Irap relative all'anno di imposta 2008 (il cui saldo è stato versato nel giugno/luglio 2009) o relative al periodo di imposta 2009 (il cui primo e secondo acconto sono stati versati a giugno/luglio e novembre 2009).
Le modalità
L'istanza deve essere presentata a mano o notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente. Deve inoltre essere redatta su carta semplice e deve contenere, innanzitutto, i dati anagrafici e l'attività svolta dal richiedente, le indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all'anno di imposta dei versamenti Irap di cui si chiede il rimborso. Infine, a pena di inammissibilità, l'istanza deve necessariamente riportare, tra le motivazioni, la carenza della soggettività passiva ai fini Irap per l'insussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
In particolare, bisogna indicare gli elementi di fatto che escludono un'attività autonomamente organizzata (come l'esiguità di beni strumentali impiegati, l'assenza di dipendenti) e dunque l'obbligo di assoggettamento all'Irap.
Il contenzioso
In caso di diniego espresso o di rifiuto tacito al rimborso (silenzio-rifiuto), che si forma trascorsi 90 giorni dalla proposizione della domanda, il contribuente può intraprendere la via del contenzioso. Dovrà, però, prima presentare il reclamo (e non il ricorso) se l'Irap di cui chiede il rimborso non supera i 20mila euro. Per il valore della lite, si deve fare riferimento all'Irap chiesta a rimborso, al netto di interessi o altri accessori. Se la domanda di rimborso riguarda più annualità, il valore della lite è dato dall'importo di ogni singolo periodo d'imposta.
Nell'atto di reclamo da notificare all'ufficio, il contribuente dovrà chiedere al giudice tributario il riconoscimento del rimborso. Inoltre, il contribuente o l'ufficio potranno proporre una mediazione. Se sono trascorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o si è conclusa la mediazione o in caso di rigetto, il contribuente avrà 30 giorni per depositare il reclamo in Ctp, con il contestuale versamento del contributo unificato.
Per richieste di rimborso fino a 20 mila euro non accolte, è dunque obbligatoria la presentazione del reclamo ossia di un'istanza alle Entrate per chiedere il riconoscimento del rimborso Irap sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che si intenderebbe portare all'attenzione della Ctp nell'eventuale fase contenziosa. La mancata presentazione del reclamo determinerà l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.
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