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Questo articolo è stato pubblicato il 25 giugno 2013 alle ore 06:46.

Considerata la complessità della normativa, le probabilità di determinare correttamente i redditi di natura finanziaria prodotti all'estero da parte di un privato sono minime. La complicazione è altissima anche per pochi euro di imposta.
I conteggi da fare sono gli stessi che fanno gli intermediari italiani utilizzando programmi estremamente sofisticati, con l'aggravante che, in regime dichiarativo, per il calcolo dei capital gain si utilizza il "lifo continuo" e non il "costo medio", il che è ingestibile con un normale foglio elettronico.
I conteggi sono resi più faticosi per le operazioni in valuta e nei casi di successione e donazione a causa perché la normativa non è uniforme per tutti gli strumenti finanziari. Si dovrebbe, in primo luogo, analizzare i titoli esteri distinguendo le azioni e titoli similari, le obbligazioni e titoli similari, i fondi comuni mobiliari soggetti a imposta sostitutiva, a tassazione ordinaria, i fondi immobiliari nonché i derivati e i titoli rappresentativi di derivati. I dati necessari per la distinzione non sono di norma reperibili nelle comunicazioni delle banche estere. Per calcolare i capital gain occorre determinare, con il "lifo continuo", il costo d'acquisto dei titoli venduti recuperando i cambi d'acquisto e di vendita. Occorre poi distinguere i "redditi di capitale" dai "redditi diversi di natura finanziaria", operazione particolarmente laboriosa perché nel caso delle obbligazioni il rateo di cedola e di scarto di emissione compresi nel prezzo di cessione sono influenzati dalle differenze di cambio verificatasi fra l'acquisto e la vendita; lo stesso vale per i redditi di capitale compresi nel corrispettivo di negoziazione o rimborso delle quote di fondi comuni.
Negli altri casi - titoli atipici, ad esempio -il reddito di capitale è prima determinato in valuta estera poi convertito al cambio della percezione. Gli scarti di emissione non sono in genere reperibili negli estratti conto.
Per il calcolo del "capital gain" sui conti in valuta è possibile confrontare il corrispettivo al cambio di cessione della valuta con lo stesso importo convertito al peggior cambio mensile ministeriale dell'anno: sistema che potrebbe far aumentare l'onere fiscale. La normativa applicabile in caso di trasferimenti dei titoli per cause diverse dalla cessione a titolo oneroso è diabolica. Per i titoli obbligazionari, il trasferimento comporta sempre la maturazione di un interesse; per i fondi comuni, solo se il trasferimento avviene a rapporto diversamente intestato, per i titoli atipici, in assenza di norme specifiche, l'interesse in corso di maturazione sarà tassato integralmente in capo all'avente causa, al momento della percezione. In materia di capital gain, invece la normativa è comune a tutti i tipi di strumenti finanziari: i trasferimenti per successione, donazione o a rapporto ugualmente intestato non comportano tassazione; per il donatario il costo fiscale è quello sostenuto dal donante e per l'erede è quello dichiarato in successione.
Da quest'anno vi è anche l'obbligo di calcolare l'Ivafe. Le istruzioni al quadro RM non semplificano. Parrebbe che per ogni strumento finanziario contenuto nel dossier all'estero si debba calcolare l'imposta proporzionalmente ai giorni di possesso il che imporrebbe la compilazione di più righi per uno stesso titolo in caso di più acquisti e rivendite.
Sarà un miracolo se il contribuente riuscirà a sommare i saldi delle comunicazioni periodiche e divederli per il numero delle stesse, interpretando le istruzioni un po' liberamente.
Potrebbe essere consolatorio pensare che i verificatori incontreranno le stesse difficoltà del contribuente nel controllare la dichiarazione. In realtà non è così perché possono applicare la presunzione che le attività detenute all'estero abbiano prodotto redditi pari al tasso ufficiale medio di riferimento dell'anno: il contribuente, dovrà dimostrare di aver guadagnato meno.
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