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Questo articolo è stato pubblicato il 01 luglio 2013 alle ore 06:47.
Il giudizio di merito che segue la fase cautelare può essere introdotto dal ricorso per decreto ingiuntivo. Lo afferma il tribunale di Cassino (presidente e relatore Eramo) con ordinanza del 7 giugno scorso.
La società ricorrente era stata autorizzata al sequestro conservativo dei beni di un'altra società sino a 77mila euro, ma, ritenendo che il suo credito ammontasse a quasi 600mila euro, aveva avanzato reclamo in base all'articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile per ottenere l'estensione della cautela almeno a 500mila euro. La controparte aveva eccepito allora l'inammissibilità dell'impugnazione dato che il giudizio di merito non era iniziato entro il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 669-octies, comma 2, dello stesso Codice.
Il passaggio procedurale
Il giudice collegiale ha respinto l'eccezione perché – come si legge nell'ordinanza – la fase di merito era stata proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, provvedimento suscettibile di passaggio in giudicato se non impugnato nei termini e comunque idoneo a generare un ordinario procedimento di cognizione piena. È poi irrilevante – prosegue il tribunale – il fatto che la cognizione sia solo eventuale e differita, dal momento che, per quella via, il destinatario del provvedimento monitorio è in ogni caso nelle condizioni di interloquire.
L'ordinanza del tribunale laziale non ha precedenti e fa prevalere la sostanza sulla forma. Per il giudice, infatti, il procedimento per decreto ingiuntivo è potenzialmente in grado di garantire il contraddittorio mediante l'opposizione e quindi assicura al presunto debitore la possibilità di confutare la pretesa del creditore che abbia ottenuto sia la misura cautelare, sia il decreto ingiuntivo.
La valutazione
Esclusa l'inammissibilità in rito, il giudice ha però approfondito la questione nel merito e ha rigettato il reclamo perché non ha ritenuto dimostrati allo stato i presupposti per l'estensione del sequestro.
Il creditore in questo caso era una società che sosteneva di avere concluso un contratto di affitto di azienda con un'altra società e di vantare alcuni crediti derivanti da prestazioni di servizi di trasporto.
Il tribunale aveva verificato la documentazione prodotta dalla società creditrice e aveva concluso che vi fosse prova solo del noleggio di due bisarche in favore dell'altra società; per questo aveva riconosciuto esclusivamente il credito riferibile a queste prestazioni. Quanto agli altri crediti, la società che aveva richiesto (e non ottenuto) l'estensione del sequestro aveva cercato di dedurre nuove prove anche in sede di reclamo ma il tribunale le aveva ritenute insufficienti invitando il reclamante a dimostrare le sue pretese nel giudizio di merito.
Il tribunale non ha mancato di sottolineare alcune incongruenze della difesa della società creditrice, che richiedeva di provare con la testimonianza dei suoi autisti l'esistenza del contratto con la debitrice; costoro avrebbero lavorato di fatto in favore della società debitrice e poi sarebbero rimasti senza retribuzione perché il loro datore di lavoro non era stato saldato. Il tribunale ha ricordato che la prova di quel contratto non poteva essere fornita attraverso testimoni che non avrebbero potuto riferire circostanze utili a ricostruire contenuti e clausole dell'accordo, specie nell'ambito della cognizione sommaria tipica del procedimento cautelare.
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