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Questo articolo è stato pubblicato il 02 luglio 2013 alle ore 06:46.
L'integrazione della Croazia nell'Unione Europea, avvenuto ieri 1° luglio 2013, comporta per gli operatori che effettuano transazioni commercialidegli adeguamenti immediati, in quanto in base all'atto di adesione le disposizioni dei trattati comunitari originari e di tutte le previsioni da essi derivate sono divenute immediatamente vincolanti e operative per la Croazia, a meno che siano stati stabiliti, con accordi specifici, dei regimi transitori.
Sul piano doganale, Iva e accise l'atto di adesione non ha previsto, se non in casi del tutto residuali (si pensi ad alcuni prodotti agricoli), dei veri e propri regimi transitori.
Questo comporta, nella quasi totalità dei casi e in particolare per quanto riguarda gli scambi di merci, che da ieri, nel trattare con la Croazia le imprese non devono più fare riferimento alle regole doganali che informano le transazioni con Paesi terzi, ma devono riferirsi direttamente alle regole che disciplinano gli scambi intracomunitari.
In altre parole, spedire merci in Croazia è ora la stessa identica cosa che spedirle in Germania e, viceversa, ricevere beni dalla Croazia è come riceverli da ogni altro Stato membro.
Sul piano operativo, però, è necessario considerare alcune problematiche che riguardano le operazioni che hanno avuto inizio prima del 1 luglio e che si concludono dopo suddetta data. La regola principale da seguire in questo caso, sia ai fini doganali, che ai fini Iva che ai fini accise, è che l'operazione che è iniziata sotto l'egida della vecchia normativa continua ad essere disciplinata da tale normativa fino a che il regime applicativo non si conclude.
Pertanto, ad esempio, se un operatore il 28 giugno 2013 ha inviato delle merci dall'Italia alla Croazia in esportazione con, ai fini doganali, predisposizione della bolla doganale (Dau) e ai fini Iva con emissione di fattura ex articolo 8 del Dpr 633/72 la merce giunge in Croazia il 2 luglio 2013, le merci vanno dichiarate alla dogana croata e i dazi non sono dovuti a condizione che l'operatore sia in grado di dimostrare la posizione comunitaria delle merci.
Ad esempio, l'operatore potrà fornire a questo fine, se in precedenza acquisito, il certificato d'origine preferenziale, che ovviamente non varrà per ottenere un dazio agevolato, ma servirà per non applicare proprio i dazi, in quanto merce già comunitaria.
Ovviamente per l'Iva, la stessa sarà applicata in dogana sulla base delle regole vigenti in Croazia al momento della presentazione delle merci.
L'analisi di ulteriori casi specifici e l'esame delle eccezioni sono state effettuate sia dall'agenzia delle Dogane con la circolare 11/D del 25 giugno 2013 sia dalla Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione Ue con il documento 28 marzo 2013 n 401270 (aggiornato il 2 aprile 2013).
In particolare, con questi documenti sono stati affrontati tra l'altro: i casi dell'uscita delle merci da regimi economici doganali (quali il deposito doganale, il perfezionamento attivo e passivo, l'ammissione temporanea); ovvero la validità delle Informazioni tariffarie vincolanti o delle informazioni d'origine vincolanti rilasciate in Croazia ovvero rilasciate in uno dei vecchi Stati membri.
Per quanto riguarda l'Iva, poi, le regole applicabili sono quelle previste dagli articoli da 405 a 411 della direttiva 2006/112/UE (legge comune Iva) ovvero in quanto compatibili le norme previste dall'articolo 60 del Dl 331/93.
Per le accise, infine, il documento comunitario citato e la circolare 11/D/2013 sottolineano le regole di circolazione dei prodotti soggetti dal 1 luglio alle regole della circolazione telematica prevista dalla Direttiva 2010/118/UE.
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Le novità
01 | L'INGRESSO
Dall'1 luglio 2013 la Croazia fa parte integrante dell'Unione europea; l'atto di adesione prevede, ai fini doganali e fiscali, che dalla predetta data le disposizioni dei trattati comunitari originari e di tutte le previsioni da essi derivate sono divenute immediatamente vincolanti e operative per la Croazia (acquisto comunitario)
02 | GLI SCAMBI
Per lo scambio di merci le regole da seguire dal 1 luglio 2013 in avanti non sono più quelle doganali, ma si applicano le regole proprie degli scambi comunitari.
03 | L'OPERATIVITÀ
Per le operazioni effettuate a cavallo del 1 luglio 2013, se le merci sono state già assoggettate a regime doganali ovvero sono state già realizzate le formalità di esportazione la regola generale da seguire è che le stesse operazioni seguono le vecchie regole.
Per i regimi economici doganali significa che l'appuramento del regime avverrà con presentazione delle merci in dogana
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