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Questo articolo è stato pubblicato il 06 luglio 2013 alle ore 08:40.

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Le società agricole sono di fronte al dilemma del loro futuro fiscale in materia di imposte dirette.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata dal periodo d'imposta in corso a quello successivo al 31 dicembre 2014 (quindi dal 1° gennaio 2015 per le società con l'esercizio coincidente con l'anno solare) non potranno più determinare il reddito in base alle risultanze catastali. Infatti il comma 513, dell'articolo 1, della legge 228/2012 ha abrogato con effetto dal 1° gennaio 2013 i commi 1093 e 1094 dell'articolo unico della legge 296/2006, prevedendo che le società che a tale data avevano già optato per il reddito agrario possono continuare ad applicare il regime catastale ancora per due anni.
Il percorso per mantenere la tassazione catastale è quello di modificare il soggetto societario in società semplice o persona fisica che sono forme giuridiche saldamente ancorate al sistema di determinazione catastale del reddito. Si raggiunge l'obiettivo mediante la trasformazione in società semplice ovvero con la modificazione della attuale società in impresa individuale, o infine mediante la cessione di azienda e affitto di fondo rustico.
Ma tutti questi percorsi presentano importanti ostacoli primo fra tutti l'ipotesi di operazione elusiva (articolo 37 bis del Dpr 600/73). A nostro parere tale presunzione non dovrebbe presentarsi in quanto la fuoriuscita dei beni dalla sfera delle attuali società che hanno una forma giuridica di natura commerciale, realizza plusvalenza e quindi è un atto fiscalmente oneroso. Inoltre la relazione governativa all'articolo 37 bis prevede che non c'è aggiramento della norma fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che l'ordinamento giuridico mette a disposizione.
La trasformazione della società agricola in nome collettivo, in accomandita semplice e srl, in società semplice comporta il realizzo di plusvalenza; infatti tale operazione comporta il trasferimento di beni dall'utilizzo per l'esercizio dell'impresa commerciale a quella agricola. Quindi in base all'articolo 86, comma 1, lettera c, del Tuir scatta la plusvalenza sulla base della differenza tra il valore normale al momento della trasformazione e il costo non ammortizzato dei beni. Per le società agricole che hanno esercitato l'opzione per il reddito agrario, tuttavia, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Dm 213/2007 le plusvalenze sono rilevanti fiscalmente solo se conseguite per effetto del possesso di beni immobili , in quanto per gli altri beni acquisiti nei periodi di efficacia dell'opzione non sono soggette a imposta. Quindi non si genera la plusvalenza tassabile per tutti i beni mobili ammortizzabili e per l'eventuale avviamento.

Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE

Legge

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO I - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Capo II - Redditi fondiari


Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - CAPO II Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti - SEZIONE I Determinazione della base imponibile


Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 1986, n. 302 - Supplemento Ordinario


Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

TITOLO III Disposizioni comuni - CAPO III Operazioni straordinarie

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