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Questo articolo è stato pubblicato il 06 luglio 2013 alle ore 16:49.

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Unioncamere: «Nessuna sanzione per le ditte individuali che non hanno comunicato il proprio indirizzo» - Vai al dossier

Nessuna sanzione verrà irrogata dal Registro imprese alle ditte individuali che abbiano omesso di comunicare il proprio indirizzo di Pec entro lo scorso 30 giugno 2013. Sul presupposto che non possa esservi disparità di trattamento tra società ed imprese individuali, Unioncamere, con nota datata 2 luglio 2013, ha infatti raccomandato agli uffici competenti di non procedere all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2630 del codice civile. Si tratta delle sanzioni previste, da euro 103 ad euro 1.032, in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi. Ogni eventuale e successiva domanda ricevuta dovrà invece essere sospesa sino all'integrazione della stessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Le indicazioni rese da Unioncamere richiamano quanto in precedenza dichiarato dal Mministero dello Sviluppo economico con nota n. 3645/C del 3 novembre 2011. Con riguardo infatti alle società, il ministero aveva suggerito la non applicazione delle sanzioni alle imprese societarie che non avessero comunicato il proprio indirizzo di Pec entro il termine del 29 novembre 2011. Ciò in ragione tuttavia del silenzio della norma sul punto: l'articolo 16 del decreto legge n. 185 del 2008 non richiamava infatti espressamente l'articolo 2630 del codice civile, tanto che è stato inserito successivamente l'apposito comma 6-bis. Con successiva circolare n. 224402 del 25 novembre 2011, tuttavia, lo stesso ministero aveva individuato nel 1 gennaio 2012 il termine per le società entro cui comunicare l'indirizzo di Pec, pena l'irrogazione delle sanzioni.

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