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Questo articolo è stato pubblicato il 12 luglio 2013 alle ore 07:47.
Gli Stati dell'Unione europea possono autorizzare la realizzazione di copie private di opere artistiche come pellicole o riproduzioni fonografiche. Ma, se questo avviene, è necessario che il titolare dei diritti riceva un "equo compenso", che serve per indennizzare il titolare dei diritti per la riproduzione delle sue opere o di altri materiali protetti effettuata senza il suo consenso.
Il principio è stato espresso dalla Corte di giustizia europea nella sentenza dell'11 luglio relativa alla causa C521/11 relativa a una vicenda avvenuta in Austria, dove l'equo compenso assume la forma di un prelievo per copia privata che viene riscosso al momento della prima vendita dei supporti (Cd, Dvd vergini, schede di memoria, lettori Mp3).
La società austriaca di gestione collettiva di diritti d'autore aveva citato in giudizio Amazon davanti al tribunale di commercio di Vienna per pagamento della remunerazione per cassette vergini per i supporti di registrazione venduti tra il 2002 e il 2004. Tra le richieste, oltre a 1,8 milioni di euro relativi al primo semestre 2004, c'era un'ingiunzione nei confronti di Amazon affinché essa fornisse i dati contabili necessari per quantificare gli importi dovuti per il resto del periodo. Secondo Amazon, però, la remunerazione per cassette vergini austriaca è contraria al diritto dell'Unione.
"La Corte – si legge nella sentenza dei giudici europei - rammenta che il diritto dell'Unione non consente di riscuotere il prelievo per copia privata nei casi in cui l'uso manifestamente non sia volto alla realizzazione di copie del genere. Tuttavia, a determinate condizioni, il diritto dell'Unione non osta a un sistema siffatto di riscossione generale accompagnato dalla possibilità di rimborso nei casi in cui l'uso non sia volto alla realizzazione di copie private". Spetta quindi alla Corte suprema verificare nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze proprie al sistema austriaco e dei limiti imposti dal diritto dell'Unione, se difficoltà pratiche giustifichino un tale sistema di finanziamento dell'equo compenso e se il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato.
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