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Questo articolo è stato pubblicato il 15 luglio 2013 alle ore 06:47.
Disciplina unica dei rapporti genitori/figli. Responsabilità genitoriale che si prepara a superare la potestà. Sono due delle novità contenute nel testo del Dlgs attuativo della legge 219/2012 che dopo l'esame al Consiglio dei ministri di venerdì scorso affronterà l'iter dei pareri parlamentari.
L'impostazione
Il principio di unicità del figlio consentirà di far cadere ogni residua discriminazione tra figli naturali e legittimi. Sicuramente l'estensione degli effetti successori anche nei confronti dei parenti della prole nata da genitori non coniugati assume notevole rilievo. Allo stesso tempo, però, la disciplina della potestà dei genitori acquisisce una sistemazione unitaria. Finora le norme sui rapporti genitori-figli erano dislocate in parte nel titolo IX del libro primo del Codice civile («Della potestà dei genitori») e in parte nel titolo VI sulle disposizioni relative al matrimonio. Quanto alla fase patologica della famiglia, invece, affidamento e provvedimenti economici erano disciplinati nelle disposizioni attinenti separazione (articoli 155 e successivi del Codice civile) e divorzio (legge 898/1970).
Gli interventi
Già la legge 54/2006 sull'affidamento condiviso ha dato valenza generale ai principi della bigenitorialità e dell'ascolto del minore. Ora il percorso sta per concludersi con l'unificazione – nel titolo IX, libro primo, del Codice civile («Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli») – della normativa su diritti-doveri dei figli, e responsabilità genitoriale. A iter concluso saranno trasfuse nel secondo capo le disposizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio, o all'esito di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Così:
e diverrà unica la disciplina dei rapporti genitori/figli tanto per la fase fisiologica che per quella patologica;
r verrà sostituita la nozione di potestà con quella di responsabilità genitoriale.
Quest'ultima scelta si allinea all'impostazione internazionale (si pensi al regolamento Ce 2201/03, il cosiddetto Bruxelles II-bis) che rovescia la visione prospettica delle dinamiche familiari e affranca il minore dallo stato di "soggezione" genitoriale per renderlo protagonista delle scelte che lo riguardano da formulare in aderenza al suo interesse.
Di qui, il riferimento alla responsabilità dell'ascendente, intesa come complesso di doveri, obblighi e diritti derivanti dalla filiazione. Il vincolo verso la prole resterà, comunque, fino alla raggiunta indipendenza economica dei figli.
Infine, in virtù dell'ultimo comma dell'articolo 316 del Codice civile, anche il genitore che non esercita la responsabilità assume il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio, le cui esigenze divengono, a ogni effetto, delle priorità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Approfondimenti dalle banche dati del Sole 24 ORE
Codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79
Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]
Ai sensi dall'art. 1, comma 11, L. 10.11.2012, n. 219 con decorrenza dal 01.01.2013, nel Codice Civile le parole "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalla parole "figli".
LIBRO PRIMO. Delle persone e della famiglia - TITOLO NONO. Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione 2
Sentenza 15 luglio 2010, n. 256/09
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