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Questo articolo è stato pubblicato il 29 luglio 2013 alle ore 06:50.

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Deve essere condannato al risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro il datore che non provi di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza. Al dipendente, dunque, basta dimostrare l'esistenza del rapporto lavorativo, il danno subito e il nesso con la prestazione svolta. Lo precisa la Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 17585/2013.
Protagonista della vicenda un'impiegata bancaria, presente in occasione di diverse rapine avvenute nella sede in cui prestava servizio. Eventi che la inducono a citare in giudizio la banca per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Ma l'istanza viene respinta dai giudici di merito. La Corte d'appello, in particolare, rileva che la donna non ha prodotto né provato l'omessa predisposizione da parte del datore di misure di sicurezza idonee a evitare i crimini. Le uniche allegazioni, infatti, riguardavano la «paura» e il «disagio» manifestati nell'immediatezza dei fatti e la tardiva installazione di porte antirapina, avvenuta solo dopo i primi due episodi.
Contro la sentenza, arriva il ricorso: non spetta al dipendente – sostiene la difesa dell'impiegata – provare l'assenza di adeguati dispositivi di sicurezza. Piuttosto, è il datore a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire che il danno si verifichi. La tesi è accolta dalla Cassazione. L'obbligo di sicurezza posto a carico della banca in favore della donna, spiega la Corte, è collegato alla disciplina sulla tutela del lavoro (articolo 2087 del Codice civile). Il dovere di proteggere il dipendente dagli infortuni va quindi ricondotto tra le obbligazioni contrattualmente assunte dal datore. Per quanto concerne il riparto processuale degli oneri probatori, a chi agisce per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro si chiede di allegare e provare solo «l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione». Mentre incombe sul datore il compito di dimostrare «la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure» necessarie a evitarlo. Nel sostenerlo, i giudici di legittimità richiamano la pronuncia delle Sezioni unite 13533/2001, che ha affermato come, con riferimento alle regole generali in materia risarcitoria, sia sempre il debitore convenuto (in questo caso, il datore) a essere gravato dell'onere di provare «il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile».
Per la Cassazione, quindi, la Corte d'appello non ha applicato correttamente questo principio nell'esigere dal l'impiegata la prova del l'omessa predisposizione, da parte della banca, di misure minime di prevenzione per scongiurare le rapine. Di qui, il rinvio ad altra Corte d'appello.
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