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Questo articolo è stato pubblicato il 05 agosto 2013 alle ore 06:46.

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Il contributo unificato nel ricorso cumulativo si calcola in base al valore complessivo della controversia che scaturisce dalla somma dei tributi richiesti nei diversi atti impositivi e non in relazione a ciò che sarebbe dovuto qualora ogni singolo provvedimento fosse impugnato autonomamente. A precisarlo è la sentenza 120/1/2013 della Ctp di Campobasso.
La vicenda scaturisce dal ricorso proposto da un contribuente contro l'invito, notificatagli dall'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, di integrare il contributo unificato versato in relazione a un precedente contenzioso. A seguito di molteplici cartelle di pagamento il diretto interessato aveva presentato un unico ricorso commisurando le spese di giustizia (Dpr 115/2002) alla somma delle tasse richieste nei diversi atti impositivi. Rifacendosi alla direttiva del Mef 2/Dgt/2012, l'ufficio di segreteria ha ritenuto, invece, che l'importo dovuto dovesse essere pari alla somma dei singoli contributi unificati relativi a ogni atto oggetto di ricorso cumulativo.
Il contribuente ha presentato ricorso chiedendo la sospensione della esecuzione dell'invito al pagamento e nel merito il suo annullamento. A suo avviso per determinare quanto dovuto va considerata la somma dei tributi degli atti cumulativamente impugnati.
La Ctp di Campobasso non ha accolto la richiesta di sospensione ma ha ritenuto fondato il ricorso nel merito. I giudici rilevano che nel processo tributario (articoli 14, comma 3-bis, e 13, comma 6-quater, del Dpr 115/2002; articolo 12, comma 5, del Dlgs 546/1992) il contributo unificato va corrisposto secondo importi commisurati al valore della lite desunti dall'importo del tributo (escluse sanzioni e interessi) o, in caso di irrogazione di sole sanzioni, dalla somma delle stesse.
Nessun dubbio sussiste quando il ricorso è proposto contro un unico atto. In tale circostanza per determinare il valore della lite ci si deve riferire all'importo del tributo o alla somma degli stessi. Il problema si pone, invece, quando il contribuente con un unico ricorso impugna più provvedimenti che lo riguardano. In quest'ultimo caso la corretta interpretazione delle norme impone per la Ctp di riferirsi non già alla somma dei singoli contributi unificati che dovrebbero essere corrisposti se i singoli atti fossero impugnati separatamente bensì al valore della lite determinato sommando i tributi contenuti nei singoli provvedimenti impugnati. Ciò che rileva, affermano i giudici, è quindi il valore della controversia e non quello del singolo atto.
La posizione sostenuta dall'ufficio e dal Mef - osserva il collegio - potrebbe provocare violazioni dei principi costituzionali di uguaglianza e della capacità contributiva (articoli 3 e 53 della Costituzione). La Commissione rileva che nell'ipotesi , di due processi tributari relativi ad atti con pari ammontare di tributi (150 mila euro) - di cui il primo riferito a un unico atto e il secondo riferito a tre atti di pari importo - il contribuente dovrebbe corrispondere un contributo unificato maggiore (750 contro 500 euro) nel secondo caso pur avendo proposto un solo ricorso cumulativo.
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