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Questo articolo è stato pubblicato il 05 agosto 2013 alle ore 06:50.

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Le Unioni di Comuni diventano lo strumento privilegiato per la gestione associata delle funzioni comunali, sono suddivise in tre tipologie e viene rafforzato il ruolo dei sindaci al loro interno. Sono inoltre previsti incentivi per Unioni e fusioni. Nessun tipo di Unione è assoggettato al Patto di stabilità.
Possono essere così riassunte le principali scelte in materia di Unioni nel Ddl Delrio di riforma dell'ordinamento locale. Le finalità del progetto - come si legge nella relazione illustrativa - sono quelle di «irrobustire l'associazionismo comunale, di avere Unioni con Presidenti forti» e di giungere al «riordino della caotica situazione oggi esistente rispetto agli innumerevoli diversi ambiti intermedi di gestione di funzioni statali e spesso anche regionali». A tal fine viene anche rilanciato l'istituto delle Unioni speciali tra i piccoli Comuni che tanto era stato criticato, anche da parte dell'Anci: si prevede infatti che esso possa essere scelto come strumento per la gestione associata da parte dei Comuni fino a 5mila abitanti e non più solo fino a mille.
Le Unioni vengono distinte in tre tipologie: quelle ordinarie, quelle costituite tra i comuni con meno di 5mila abitanti (3mila per i centri che fanno o hanno fatto parte di comunità montane) e quelle «speciali». La seconda e la terza tipologia di unioni differiscono fra loro perché una è limitata alla gestione delle funzioni fondamentali, l'altra si estende a tutte le attività. Al primo tipo di Unioni si applica l'articolo 32 del Tuel, salve le nuove disposizioni sugli organi e sull'autonomia statutaria. Alle altre due tipologie si applicano anche le regole dettate dall'articolo 16 del Dl 138/2011.
Il legislatore esprime una chiara preferenza per la gestione associata tramite le Unioni, preferenza che si trasforma nel divieto di dare vita a convenzioni per la gestione associata delle funzioni fondamentali decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge.
Gli organi di tutte le unioni diventano tre: il Presidente, il Comitato dei sindaci e il Consiglio. Il primo è eletto, dal Consiglio, anche con ballottaggio, tra i sindaci dei Comuni aderenti all'unione. Il Comitato dei sindaci, che nelle Unioni con più di 30 Comuni può prevedere un comitato ristretto e l'articolazione in sottocomitati, svolge i compiti di collaborazione con il Presidente, che ha i poteri di rappresentanza e di sovrintendenza all'esercizio delle funzioni. In altri termini la sua figura è modellata su quella del sindaco. Il Consiglio svolge i compiti di indirizzo e di adozione degli atti fondamentali. Esso è composto dai sindaci e da due consiglieri per ogni Comune, di cui uno in rappresentanza della minoranza. I consiglieri dei Comuni e i sindaci hanno un peso ponderato in relazione alla dimensione demografica dell'ente che rappresentano. Si riconferma l'autonomia statutaria e regolamentare delle Unioni, con l'assegnazione della competenza alla loro adozione da parte del Consiglio della Unione. Da rilevare che scompare il voto dei singoli consigli comunali sullo Statuto dell'Unione: si affrancano così le Unioni dal vincolo del consenso di tutti i comuni alle scelte di maggiore rilievo.
Le Unioni, comprese quelle per la gestione associata dell'insieme di attività dei comuni, sono esclude dal Patto. Sono previsti incentivi statali per le unioni e le fusioni; nel caso di fusioni, i Comuni preesistenti possono diventare municipi e mantenere, fino all'ultimo anno del primo mandato amministrativo del nuovo Comune, tributi e tariffe differenziate.
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