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Questo articolo è stato pubblicato il 09 agosto 2013 alle ore 06:47.

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Sull'ecobonus, la detrazione del 65% delle spese sostenute per risparmio energetico mirato a determinati interventi, il Dl 63/2013, convertito da pochi giorni nella legge 90/2013, ha dettato limiti severi sulla tipologia dei lavori e sulla durata dell'agevolazione stessa (vale per i bonifici pagati entro il 31 dicembre 2013, termine che si allunga al 30 giugno 2014 per i condomìni). E, nella sua versione finale, la norma ha anche riconfermato una serie di tetti di spesa, che non possono essere sforati.
Per il miglioramento dell'efficienza energetica le tipologie di opere incentivate sono quattro: la sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto efficiente, l'isolamento termico (inteso sia come cambio degli infissi sia come coibentazione o ricoibentazione di pareti e coperture); l'installazione (anche ex novo) di pannelli per il solare termico o la riqualificazione globale sotto l'aspetto energetico dell'intero edificio (compresi anche interventi che rientrano nelle precedenti categorie). In dettaglio (a differenza di quanto indicato nell'inserto sul bonus energetico pubblicato ieri, che è stato chiuso in redazione prima della pubblicazione ufficiale della legge di conversione e conteneva alcuni errori a pagina 8), la sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto efficiente (entrano in questa casistica anche la sostituzione con pompe di calore o con impianti geotermici a bassa entalpia e il cambio di scaldacqua elettrico con un sistema a pompa di calore) ha una detraibilità massima di 30mila euro e spesa limite di 46.153,84; la coibentazione di pareti e coperture e infissi ha detraibilità massima 60mila euro e spesa limite di 92.307,69 euro; i pannelli solari per acqua calda hanno detraibilità massima 60mila euro e spesa limite di 92.307,69 euro e infine la riqualificazione generale dell'edificio sotto l'aspetto energetico beneficia di una detrazione massima di 100mila euro e una spesa limite di 153.846,15 euro.
Per ciò che riguarda, invece, il bonus del 50% in dieci anni previsto a vantaggio di chi effettua opere di risparmio energetico (con meno limiti), come già scritto correttamente ieri, il tetto di spesa è fissato a 96mila euro (con una detrazione massima di 48mila euro). Uno degli aspetti da tenere in conto, per utilizzare gli ecobonus, è la cumulabilità: fra 36-50% e 65%, ma anche fra le varie tipologie del 65%. Nell'ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, infatti, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65 per cento. Allo stesso modo, se uno stesso proprietario interviene con il cambio di una caldaia incentivato al 65% e, contestualmente, con la sostituzione degli infissi (anche essi al 65%), sui singoli interventi potrà godere del plafond specifico dedicato e le detrazioni saranno sommabili. A meno che gli interventi non ricadano nella tipologia di completo restyling del fabbricato, dove il tetto è unico.
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