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Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2013 alle ore 06:52.

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Il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina del contratto a termine diviene sempre più centrale, alla luce delle sempre maggiori ipotesi in cui il legislatore decide di "delegare" la relativa regolamentazione.
Con il Dl 76/2013, la contrattazione collettiva – anche aziendale – è chiamata a disciplinare ulteriori aspetti sia sul fronte del contratto a termine privo di causale sia sul fronte degli intervalli temporali tra i diversi contratti. Vediamoli con ordine.
- Contratto senza causale. La stipula di un contratto a termine senza causale può oggi avvenire sia nel caso di «primo rapporto» (con durata, compresa proroga, fino a 12 mesi), sia in ogni altra ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. La contrattazione collettiva, di qualsiasi livello, può intervenire, pertanto, nella definizione delle situazioni che consentono alle imprese di non apporre la causale al contratto a termine.
L'espressione «ogni altra ipotesi» utilizzata dal legislatore si pone in contrapposizione con il riferimento all'ipotesi «del primo rapporto a tempo determinato» necessario per avviare un rapporto a-causale. Questo consente di affermare che la contrattazione collettiva potrà individuare delle ipotesi in cui il contratto privo di causale possa essere utilizzato anche nei casi in cui non si tratti del «primo» rapporto tra azienda e lavoratore, delineando uno scenario organizzativo molto più vicino alle esigenze aziendali.
In precedenza l'interessamento delle parti sindacali era molto più difficoltoso (poiché richiedeva un intervento dei contratti nazionali, in via diretta o in via interconfederale, oppure – su espressa delega – dei contratti decentrati) e limitato alle assunzioni nell'ambito di specifici processi organizzativi e nel rispetto, comunque, del vincolo del 6% del totale dei lavoratori dell'unità produttiva.
Inoltre, il tenore letterale della norma sembrerebbe consentire che la contrattazione collettiva possa definire anche un diverso periodo di durata massima dei contratti acausali (aprendo la strada a ipotesi con durate superiori ai 12 mesi, oppure senza un limite massimo di utilizzo, lasciando di fatto la decisione in mano alle singole aziende).
- Intervalli temporali tra contratti. I nuovi limiti temporali di intervallo tra un contratto a termine e il successivo sono fissati in 10 o 20 giorni (a seconda che la durata del contratto sia fino a sei mesi o superiore a questa soglia).
Anche in questa materia l'intervento della contrattazione collettiva di qualsiasi livello assume un forte rilievo. Infatti possono essere introdotte le ipotesi in cui il vincolo temporale non debba essere applicato. Non si tratta pertanto della possibilità di ridurre ulteriormente i periodi di intervallo, ma di disciplinare le fattispecie in cui l'intervallo stesso non è richiesto.
Al fine di non andare in contraddizione con la previsione dell'articolo 5, comma 4, del Dlgs 368/2001 (riguardante le assunzioni con più contratti a termine senza soluzione di continuità cui fa seguito la conversione a tempo indeterminato fin dal primo rapporto), è stato disposto che tale ultima norma non possa trovare applicazione nelle ipotesi in cui la contrattazione collettiva indichi le ipotesi di non applicazione degli intervalli temporali.
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Le possibilità
01 | IL PRINCIPIO
Il Dl 76 consente alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, di ampliare la portata
delle norme sul contratto
a termine senza causale
e sugli intervalli minimi
tra un contratto
a tempo e un altro
02 | LA CAUSALE
Gli accordi collettivi potranno consentire, tra l'altro, la stipula di contratti senza causale di durata superiore a 12 mesi,
ed eventualmente senza fissare una durata massima, o anche nel caso in cui non si tratti del primo contratto a termine tra le stesse parti
03 | GLI INTERVALLI
Gli accordi collettivi
non potranno abbreviare
gli intervalli minimi
tra un contratto e l'altro,
ma potranno pervedere
casi in cui gli intervalli
non si applicano
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