Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2013 alle ore 06:47.

My24

Compensi agli amministratori sotto i riflettori del Fisco e di conseguenza dei giudici tributari. La possibilità di sindacare l'entità dei compensi degli amministratori di società con l'eventuale indeducibilità di costi «sproporzionati» – circostanza non prevista dal Tuir – continua a essere oggetto di divergenti interpretazioni giurisprudenziali. Spesso le rettifiche dell'amministrazione finanziaria si fondano sulla presunta antieconomicità di tali compensi ritenuti sproporzionati e/o ispirati a finalità extraimprenditoriali e antieconomiche.
In generale la questione va inquadrata nell'ambito del concetto di inerenza dal momento che se l'agenzia delle Entrate contesta la congruità di una spesa perché ritenuta troppo alta, non ammettendola interamente in deduzione, sta mettendo in discussione la mancanza di un legame tra la spesa stessa e l'attività svolta. L'inerenza non va ricercata in una specifica norma del Tuir, ma è una sorta di pre-requisito generale derivante dal principio di capacità contributiva.
Vediamo di seguito i principali orientamenti di merito e di legittimità a favore e contrari al contribuente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sul n. 7-8/2013 di «Guida ai controlli fiscali» del Sistema Frizzera 24 L'approfondimento dedicato alla congruità dei compensi agli amministratori di società
Le ultime pronunce di merito e legittimità
PRO CONTRIBUENTE
LA DEDUCIBILITÀ
In tema di determinazione del reddito d'impresa, allo stato attuale della legislazione, l'amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di persone. Di conseguenza tali compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'articolo 62 del Dpr 917/1986 (Tuir).
Cassazione, 9 maggio 2002
n. 6599
IL GRUPPO SOCIETARIO
Nell'ambito del gruppo di società appare corretto e non elusivo il comportamento del contribuente che abbia dedotto l'onere relativo ai compensi erogati a taluni amministratori in difetto di dimostrazione da parte dell'Erario della carenza dei presupposti di certezza e obiettiva determinabilità.
Ctr Toscana, 18 giugno 2008
n. 56
L'INSINDACABILITÀ
L'ordinamento tributario non accorda all'amministrazione finanziaria sindacato alcuno sulla congruità della quantificazione e determinazione del compenso devoluto agli amministratori di società che, quale componente negativo, deve intendersi integralmente deducibile dal reddito d'impresa nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla disciplina degli articoli 60 e 109 del Tuir.
Cassazione, 2 dicembre 2008
n. 28595
LA DETERMINAZIONE
L'attuale disciplina dettata dal Tuir non consente all'amministrazione finanziaria alcun sindacato di congruità sul compenso erogato all'amministratore di società di capitali né è possibile invocare l'applicazione dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973. La disposizione in questione contempla ipotesi specifiche nelle quali non è ricompresa la determinazione degli oneri deducibili a tale titolo.
Cassazione, 10 dicembre 2010
n. 24957
LE MANOVRE ELUSIVE
All'amministrazione finanziaria non è riconosciuto un potere di valutazione di congruità, salva la possibilità, per l'Erario, o il giudice eventualmente investito della questione, di contrastare manovre elusive della misura dell'imposta dovuta dalla società.
Ctp Milano, 2 marzo 2012 n. 48
CONTRO IL CONTRIBUENTE
I CANONI
Rientra nei poteri dell'amministrazione sindacare la misura dei compensi corrisposti ai soci partecipi dell'attività di impresa valutando se rispondano ai canoni dell'economia e procedendo a recuperare quale reddito d'impresa della società le somme conteggiate come retribuzione ai soci lavoratori.
Cassazione, 25 settembre 2006
n. 20748
I COSTI ECCESSIVI
Gli uffici tributari possono disconoscere i costi eccessivi che le società contabilizzano relativamente ad alti compensi spettanti agli amministratori. In sede di accertamento, infatti, il Fisco, anche a fronte di una contabilità regolare e in assenza di violazioni di legge, ha il potere di valutare la congruità dei costi (così come dei ricavi) indicati nei bilanci e nelle dichiarazioni, sicché – in presenza di un costo proporzionato rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa – ha facoltà di ridurlo negandone la parziale deducibilità. Per l'amministrazione finanziaria, dunque, si apre la possibilità di verificare l'attendibilità economica di quanto esposto dai contribuenti i quali, facendo leva sull'esposizione di costi incongrui, pongono in essere un'elusione, nel senso di contabilizzare sproporzionati corrispettivi con l'unico fine di conseguire un risparmio d'imposta, in assenza di ragioni economiche apprezzabili. Spetta al contribuente l'onere di dimostrare che i compensi, sebbene elevati, siano in realtà congrui e non elusivi.
Cassazione, 11 febbraio 2013
n. 3243
L'IMPORTO
È legittimo il recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto a un amministratore unico, laddove lo stesso appaia sproporzionato rispetto all'attività svolta. Ai sensi dell'articolo 95 del Testo unico delle imposte sui redditi, i compensi degli amministratori di società sono deducibili «nell'esercizio in cui sono corrisposti», in applicazione quindi del criterio di cassa. Qualora però tale compenso risulti sproporzionato rispetto all'attività svolta dall'amministratore, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità degli importi erogati.
Cassazione, 15 aprile 2013
n. 9036

Shopping24

Dai nostri archivi