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Questo articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2013 alle ore 08:49.

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Partirà prima chi movimenta i rifiuti pericolosi e poi, forse, saranno coinvolti anche i produttori iniziali di rifiuti. Queste, insieme al regime sanzionatorio, sono le più importanti novità sul sistema per la tracciabilità dei rifiuti (Sistri) contenute nel decreto legge sulla pubblica amministrazione approvato dal Consiglio dei ministri di lunedì.
È del tutto inedita la strategia per l'alleggerimento delle sanzioni. Nel primo semestre di decorrenza dell'obbligo di impiego del Sistri le sanzioni previste per quanti, compilando il registro cronologico o la scheda area movimentazione, forniscano informazioni incomplete o inesatte, scatteranno per quanti si rendano «inadempienti agli ulteriori obblighi» previsti dal sistema per la traccibilità e per i trasportatori che omettono di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione solo nel caso in cui si siano verificate di più di tre violazioni nel corso del semestre.
La norma, introducendo una modifica ai primi tre commi dell'articolo 188-ter del Dlgs 152/2006 ora dispone che siano tenuti ad impiegare il sistema: «i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori». Mentre i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli indicati possono, eventualmente, aderire su base volontaria al sistema.
Sono previsti uno o più decreti ministeriali volti a specificare meglio quali produttori iniziali, trasportatori, intermediari e gestori di impianti saranno tenuti ad impiegare il Sistri. Il ministero si riserva anche la possibilità di individuare, nell'ambito degli enti o delle imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, «ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti». Il Dl definisce il «nuovo produttore» come chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione dei rifiuti. Il «produttore iniziale», invece, è «il soggetto la cui attività produce rifiuti» quindi l'impresa, l'ente o il libero professionista che, nell'esercizio della propria attività economica, genera scarti.
Gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, dovranno iniziare a utilizzare il Sistri dal 1° ottobre, mentre per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania l'inizio di operatività è fissato al 3 marzo 2014. Questo termine potrà essere differito di sei mesi nel caso in cui sia necessario rendere operativa la «semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza».
Entro il 3 marzo 2014, salvo proroga semestrale, si dovrà procedere alla semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, allo scopo di «assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti» e anche di garantire «la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati».
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Nuove regole
01|IL CALENDARIO
Norme in vigore dal
1° ottobre 2013 per enti o le imprese che:
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori;
soggetti che, pur non essendo tenuti ad impiegare il Sistri, intendono utilizzare il sistema su base volontaria;
Norme in vigore dal 3 marzo 2014 per:
produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania
02|LA VIGILANZA
Il Comitato di vigilanza e controllo è sostituito dal Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri
03|CONTRIBUTI
È previsto che un decreto ridetermini i contributi in relazione alla eventuale riduzione dei costi conseguita dal ministero.
04|NUOVI DESTINATARI
Il ministero si riserva anche la possibilità di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, «ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti»
05|I «PRODUTTORI»
Il «produttore iniziale» è «il soggetto la cui attività produce rifiuti» quindi l'impresa, l'ente o il libero professionista che, nell'esercizio della propria attività economica, genera scarti

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