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Questo articolo è stato pubblicato il 04 settembre 2013 alle ore 17:19.

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Niente fermo amministrativo per gli automezzi strumentali

Niente fermo amministrativo sugli automezzi dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta. E questo perché il contribuente che ne risulta privato non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco. A precisarlo è la sentenza 131/50/2013 della Ctr della Lombardia (presidente Zevola, relatore Chiametti), depositata appena pochi giorni prima delle modifiche introdotte con la conversione del decreto del fare (Dl 69/2013, articolo 52, comma 1, lettera m-bis).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società di capitali contro la comunicazione fattale di avvio del procedimento di iscrizione di fermo amministrativo. A seguito del mancato pagamento di debiti tributari (per complessivi 38.247,04 euro), Equitalia ha sottoposto a fermo tre automezzi di proprietà della contribuente.
In primo grado la società è risultata vincente e la comunicazione è stata annullata. Così il concessionario della riscossione ha proposto appello evidenziando che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 52/2006 agli articoli 514 e 515 del Codice di procedura civile, i beni ammortizzabili rientrano tra le cose relativamente e non più assolutamente impignorabili.

La società, allora, si costituisce in giudizio sostenendo che gli strumenti di lavoro non possono essere sottoposti a fermo amministrativo. La Ctr conferma la sentenza dei giudici di primo grado. Il collegio riconosce che l'articolo 86 del Dpr 602/1973 consente all'agente della riscossione la possibilità di disporre il fermo amministrativo dei beni del debitore. A tal proposito va ricordato che con la modifica apportata dalla conversione del decreto del fare il comma 2 dell'articolo 86 del Dpr 602/1973 permette al debitore la possibilità di evitare il fermo se dimostra che si tratta di un bene strumentale per la sua attività imprenditoriale o professionale.

Allo stesso tempo – fanno notare i giudici di secondo grado – l'agente della riscossione non si è reso conto che ha sottoposto a fermo beni aziendali, ovvero beni «utili per l'impresa». E, ad avviso della Ctr, in questo caso si devono applicare le norme sulla impignorabilità. Di conseguenza, il concessionario della riscossione deve, prima di disporre il fermo di un veicolo, verificare che lo stesso non sia uno strumento di lavoro e motivare specificatamente l'assenza di altri beni. Nel caso in esame, sottolinea la Ctr, gli autocarri facevano parte del parco dei beni strumentali utilizzati dal contribuente per lo svolgimento della sua impresa. È difficile quindi pensare - argomentano i giudici - che la società riesca a far fronte ai propri debiti se le viene impedito, in forza del divieto di circolazione, di poter utilizzare gli strumenti utili per lo svolgimento della sua attività.

Inoltre, prosegue il collegio, indipendentemente dal fatto che la ricorrente fosse costituita nella forma della società a responsabilità limitata, il concessionario della riscossione non ha dimostrato la prevalenza del capitale sul fattore lavoro. E nelle società edili, come nel caso in esame, è importante sia il fattore lavoro che il capitale investito. Equitalia, quindi, prima di aggredire i beni strumentali avrebbe dovuto fare una disamina del rapporto «capitale/lavoro». Per tali ragioni, conclude la sentenza 131/50/2013, i beni strumentali della società necessari per lo svolgimento della sua attività imprenditoriale non possono essere aggrediti dal fermo amministrativo.

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TAG: Fisco

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