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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2013 alle ore 19:52.

Il diritto al rimborso del credito spetta anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Le dichiarazioni dei redditi non sono atti negoziali ma dichiarazioni di scienza che non costituiscono titolo della obbligazione tributaria. Ad affermare questi principi è la sentenza 43/03/2013 della Ctp di Brescia.
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da un contribuente contro il silenzio rifiuto dell'amministrazione finaniaria alla sua richiesta di rimboro di contributi versati nel corso del 2006. Il fisco, pur riconoscendo legittima la pretesa, ne nega il rimborso poiché la dichiarazione dei redditi dalla quale il credito emerge risulta presentata oltre il termine di 90 giorni stabilito dall'articolo 2, comma 7 del Dpr 322/1998.
La Ctp riconosce le pretese del contribuente. Allo stesso modo, osserva il collegio, in cui la dichiarazione presentata in ritardo costituisce titolo per la riscossione di quanto dovuto essa, per un principio di equità e di diritto, deve costituire anche titolo per il rimborso del credito spettante.
Le dichiarazioni dei redditi non rappresentano atti negoziali e dispositivi ma dichiarazioni di scienza che non costituiscono titolo della obbligazione tributaria.
Se, concludono i giudici, il diritto al rimborso non fosse riconosciuto si vedrebbe applicata in modo iniquo la disposizione dell'articolo 2 comma 7 Dpr 322/1998 riconoscendo all'amministrazione finanziaria nei confronti dello Stato un vantaggio rispetto al contribuente.
Per completezza, si segnala che l'agenzia delle Entrate con la circolare 21/E del 25 giugno 2013, integrando le indicazioni della circolare 34/E del 2012, riconosce, pur in presenza di dichiarazione omessa, al contribuente che ritiene spettante il proprio credito la possibilità di attestarne l'esistenza medianrte la produzione al Fisco di idonea documentazione.
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