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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2013 alle ore 17:59.
Non spetta al destinatario della fattura verificare se vi siano o meno i presupposti giuridici per assoggettare a Iva l'operazione effettuata. Nessuna sanzione amministrativa può, pertanto, essere irrogata al cessionario o al committente che riceve, su dichiarazione dell'emittente, la fattura senza l'applicazione dell'Iva.
A ribadire questi principi è la sentenza 175/8/2013 della Ctp di Milano.
La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una Fondazione contro un atto di contestazione ai fini Iva emesso dall'agenzia delle Entrate.
Per il Fisco, le fatture relative a un contratto di leasing immobiliare in essere tra la ricorrente e una società di locazione finanziaria andavano assoggettate a Iva. Pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 471/1997, alla contribuente sono state comminate sanzioni pecuniarie per "omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura o con fattura infedele per operazioni imponibili".
La Ctp di Milano accoglie il ricorso della Fondazione condividendo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza 15774 del 27 luglio 2005).
L'obbligo, osserva il collegio di primo grado, del cessionario del bene o del committente del servizio di correggere gli errori commessi da chi emette la fattura riguarda soltanto l'identificazione dell'atto negoziale e i dati di fatto fiscalmente rilevanti.
Non si può, "in presenza di una dichiarazione dell'emittente ai sensi dell'articolo 21 del Dpr 633/1972", chiedere al destinatario della fattura di verificare se vi siano o meno i presupposti giuridici che impongono di assoggettare l'operazione a Iva.
Quindi, concludono i giudici, non sussistendo in capo alla ricorrente alcun obbligo giuridico, nessuna sanzione può esserle inflitta qualora il Fisco ritenga che le fatture debbano scontare l'Iva.
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