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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:50.

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È valida la scrittura privata che preveda l'obbligo, da parte di un coniuge di restituire all'altro – in caso di separazione – le somme da questi ricevute a titolo di prestito. L'accordo va inteso, difatti, non come un inammissibile patto prematrimoniale, ma come lecito contratto di mutuo soggetto a condizione sospensiva. Lo puntualizza la Cassazione, III sezione civile, con sentenza 19304/2013.
Ad aprire la questione, l'ingiunzione di pagamento – notificata da una donna al marito – tesa alla restituzione dei 20 milioni di lire prestatigli durante il matrimonio. L'uomo si oppone, ma la coniuge insiste. L'obbligo era scattato, precisa, con l'omologa della separazione, indicata – nella scrittura privata sottoscritta tra le parti – come condizione per il rimborso. Il tribunale accoglie la domanda, e la corte d'appello conferma la decisione affermando che l'impegno assunto era legittimo e inidoneo a condizionare la libertà del partner di porre fine al rapporto.
La vicenda, così, viene sottoposta al giudizio di legittimità. L'accordo – marca la difesa – era nullo per illiceità della condizione sospensiva, e coercizione del diritto, personalissimo, di addivenire, o meno, a una separazione. La Cassazione non concorda, e boccia il ricorso. Il patto contestato, si legge in motivazione, contiene, da un lato, un esplicito riconoscimento dell'esistenza di un debito conseguente a un mutuo. Dall'altro, invece, sottopone a condizione sospensiva l'obbligo di restituzione. Ebbene, se l'articolo 1354, comma 1, del Codice civile sancisce la nullità del contratto cui è apposta una condizione contraria a norme imperative, il caso concreto è diverso. Non sussiste, in effetti, alcun precetto legislativo che impedisca ai coniugi di attestare, prima o durante il matrimonio, la sussistenza di un mutuo, subordinandone l'estinzione a un evento (futuro e incerto) quale la separazione.
Pertanto, nonostante sia pacifico che il prestito tra consorti avvenga di solito nella «riservatezza della vita familiare» (Cassazione 12551/2009), nulla vieta loro di mettere nero su bianco le modalità di estinzione del mutuo. Nel sostenerlo, la Suprema corte richiama una nota sentenza, intervenuta – seppur in relazione a diversa fattispecie – a convalidare gli accordi "traslativi" di una proprietà immobiliare, stretti fra coniugi. Negozio da intendersi, evidenziarono i giudici, come mera datio in solutum rispetto alle spese affrontate dall'uno in favore dell'altro, per la ristrutturazione del bene (Cassazione 23713/2012). La logica, a ben vedere, è la medesima della pronuncia in esame, laddove il fallimento del matrimonio viene letto non come «causa generica» dell'accordo (che renderebbe nullo il patto configurabile come prematrimoniale) ma quale semplice «evento sospensivo» e, dunque, lecita condizione.
Questa la soluzione adottata nella vicenda processuale, in seno alla quale, peraltro, la prospettiva di dover restituire il prestito a seguito di crisi coniugale non poteva aver provocato nel ricorrente alcuna coercizione o «limitazione della sua sfera di libertà». Né, tantomeno, era emersa prova in giudizio di una sofferta pressione psicologica da parte dell'uomo. Esclusa, infine, la riconducibilità del patto nell'ambito dei contratti atipici (rispetto ai quali si sarebbe dovuta verificare la sussistenza di un interesse meritevole di tutela) la Cassazione non poteva che confermare l'obbligo di restituire il prestito a suo tempo ricevuto.
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In sintesi
È valida la scrittura privata con cui il coniuge si impegna a restituire all'altro – in caso di eventuale separazione – le somme ricevute a titolo di prestito. L'accordo non è un inammissibile patto prematrimoniale, ma come lecito contratto di mutuo soggetto a condizione sospensiva
È vincolante l'accordo con cui i nubendi si impegnino a effettuare, in caso di fallimento del matrimonio, un trasferimento immobiliare, quale indennizzo per le spese sostenute da un coniuge per la ristrutturazione della casa familiare. Il patto va ricondotto nell'alveo dei contratti atipici con condizione sospensiva lecita (Cassazione, 23713/2012)

Gli accordi tra coniugi, tesi a fissare i reciproci rapporti economici in relazione a un eventuale divorzio, hanno causa illecita e sono nulli, non per contrarietà all'ordine pubblico, ma per la natura assistenziale e indisponibile dell'assegno previsto a tutela del più debole
(Cassazione, 5302/2006)

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