Storia dell'articolo
Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:50.

Un altro aspetto su cui è intervenuto il Dl 76/2013 è la possibilità di cumulare l'apprendistato per la qualifica e quello professionalizzante o di mestiere. Sul passaggio tra le due diverse declinazioni del contratto, il comma 3 dell'articolo 9, integrando le disposizioni del Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011, articolo 3, comma 2-bis) stabilisce che, dopo il conseguimento della qualifica o diploma professionale, con il contratto di apprendistato (per conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali) è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In questo caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dai contratti collettivi.
È dunque una trasformazione che non richiede la stipula di un nuovo contratto ma che impone però la redazione di un nuovo piano formativo, che indichi gli elementi della formazione professionalizzante. Questa previsione può essere applicata per i contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale in corso alla data di entrata in vigore del Dl 76/2013 (28 giugno 2013), il cui periodo formativo non sia ancora scaduto. In ogni caso, però, si può ricorrere alla trasformazione solo se il contratto collettivo applicato ha individuato la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato (circolare del Lavoro 35/2013).
Per le comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro devono inoltrare ai centri per l'impiego, è auspicabile che siano presto aggiornati gli standard tecnici, poiché la possibilità introdotta dal decreto lavoro non è ancora prevista negli attuali modelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping24

Dai nostri archivi