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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:46.

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Chi presenta il modello 730-situazioni particolari deve considerare che l'acconto Irpef dovuto per il 2013 è pari al 100 per cento. Il Dl 76/2013 ha incrementato, infatti, dal 99% al 100% l'acconto Irpef dovuto per l'anno in corso. L'effetto pratico è una duplicazione dei calcoli. Nella maggior parte dei casi, infatti, il primo acconto è stato calcolato con le «vecchie» regole e pertanto nella misura del 99 per cento. Dopo la modifica normativa, entro il 2 dicembre 2013 (data entro la quale si dovrà versare la seconda rata di acconto) deve essere versato – e quindi rideterminato – nella percentuale maggiore.
Oltre a precisare i termini e le modalità applicative per presentare il modello 730 anche in assenza del sostituto d'imposta, il provedimento delle Entrate del 22 agosto fornisce anche le indicazioni sulla procedura da seguire per la determinazione del secondo acconto, in considerazione del minor versamento effettuato a giugno.
In primo luogo, il provvedimento sottolinea che si deve tener conto che il reddito domenicale e agrario dei terreni vanno ulteriormente rivalutati del 15%, mentre per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, l'ulteriore rivalutazione è pari al 5 per cento.
Inoltre, i redditi di lavoro dipendente prodotti in zona di frontiera devono essere considerati per il loro intero ammontare, facendo quindi concorrere al reddito complessivo anche l'importo di 6.700 euro (quota di esenzione prevista sino al periodo d'imposta 2012).
Se nel rigo «Differenza» l'importo è inferiore a 52 euro non è dovuta alcuna somma a titolo di acconto. In presenza di una somma superiore a tale limite ma inferiore a 257,52 euro, a giugno non si sarebbe dovuto versare nulla e pertanto il 100% di quanto riportato nel «Rigo-differenza» va pagato entro il 2 dicembre.
I calcoli si complicano leggermente per somme superiori o uguali a 257,52 euro. In situazioni simili si poteva dividere quanto dovuto in due rate: la prima del 40% e la seconda del 60 per cento. Ciò significa che a giugno si è versato il 40% del 99% (quota di acconto prevista prima del Dl 76/2013) e ora, è necessario integrare quanto mancante. Il provvedimento chiarisce dunque che la seconda rata deve essere pari al valore del rigo «Differenza» al netto di quanto versato con la prima rata.
Facciamo un esempio. Il rigo «Differenza» ha un totale pari a mille euro. Per la prima rata di acconto ha versato 396 euro (40% del 99% di 1.000). La seconda rata di acconto dovuta, da versare entro il 2 dicembre 2013, è pari a 604 euro (ossia 1.000 – 396).
In caso di modello 730 congiunto, il calcolo deve essere effettuato con gli stessi criteri: questo vale sia per il dichiarante sia per il coniuge. A tal proposito, tale procedura di determinazione degli acconti è definita «metodo storico», ossia basata sui redditi e sull'imposta del l'esercizio precedente.
Il provvedimento dell'Agenzia del 22 agosto sottolinea che in ogni caso il contribuente può richiedere al proprio sostituto d'imposta la riduzione della seconda rata di acconto tramite una comunicazione.
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