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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2013 alle ore 06:49.

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Il sostituto non può essere chiamato a rispondere dell'intera imposta a seguito dell'omesso versamento delle ritenute sull'indennità di trasferta erogata al dipendente ma è tenuto a pagare solo le sanzioni per la mancanza commessa. Il soggetto passivo d'imposta rimane, infatti, esclusivamente il percettore del reddito e non il sostituto d'imposta, in quanto il meccanismo della ritenuta consiste in un prelievo del quale è responsabile esclusivamente il sostituito. È l'interpretazione della sentenza 112/20/2013 della Ctp Genova.
La vicenda riguarda una Srl oggetto di un'ispezione da parte dell'Inps. Sulla scorta del verbale d'accertamento, l'amministrazione finanziaria ha confermato l'esclusione da imponibile fiscale da parte della società delle spese di viaggio, albergo, vitto e noleggio autoveicoli, sostenute direttamente o tramite rimborso a piè di lista (in pratica in base alle voci di spesa effettivamente sostenute e documentate) dei dipendenti in trasferta. Il Fisco, però, ha contestato l'omesso versamento delle ritenute sulle indennità giornaliera versata ai dipendenti in trasferta, stante la natura retributiva dell'erogazione in busta paga effettuato appunto con il sistema del piè di lista. Il Fisco ha così accertato le imposte per oltre 2mila euro e ha irrogato sanzioni per circa 2.700 euro.
La società ha impugnato l'avviso sostenendo la tesi che il soggetto passivo della pretesa fiscale risulta essere il dipendente (sostituito d'imposta), anziché il datore di lavoro (sostituto d'imposta). La Ctp ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo, limitatamente ai tributi richiesti dal l'amministrazione.
Secondo il giudice di primo grado, «obbligato al pagamento dell'imposta, e, quindi, soggetto passivo della pretesa fiscale, è il percettore del reddito, non il sostituto d'imposta. Il meccanismo della ritenuta consiste, infatti, soltanto in un sistema di prelievo del l'imposta il cui responsabile resta il sostituito». Di conseguenza, la sentenza sentenza 112/20/2013 della Ctp Genova precisa che «l'ufficio non ha titolo per pretendere dal datore di lavoro il pagamento delle imposte dovute sulle somme oggetto». Senza tener conto che «qualora i dipendenti avessero provveduto, come avrebbero dovuto, a dichiarare il relativo reddito, l'agenzia delle Entrate avrebbe già riscosso le relative imposte».
Il giudice di primo grado, però, conferma la sanzione irrogata in quanto «il datore di lavoro, non assoggettando a ritenute le somme stesse, non ha osservato gli articoli 24 del Dpr 600/73 e 4 del Dpr 322/1998, la cui violazione comporta le sanzioni previste dal Dlgs 471/1997». Alla luce della parziale soccombenza, la Commissione ha compensato le spese di giudizio.
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