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Questo articolo è stato pubblicato il 23 settembre 2013 alle ore 06:50.
Le agevolazioni prima casa spettano anche per l'acquisto dell'immobile rivolto all'ampliamento dell'abitazione comperata anni prima con i medesimi benefici. E questo anche se al momento del rogito non si è potuto dichiarare di possedere i requisiti prescritti dalla legge per la cui sussistenza non è, inoltre, necessario integrare l'originario atto di compravendita. È quanto emerge dalla sentenza 89/02/2013 della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano.
La vicenda scaturisce dal ricorso di un contribuente contro il silenzio-rifiuto del Fisco alla richiesta di rimborso di parte dell'imposta di registro versata a seguito dell'acquisto di un immobile. L'interessato, a distanza di anni dall'acquisto di un'abitazione con le agevolazioni prima casa, ne ha acquistata nel 2002 un'altra destinata all'ampliamento della prima. In sede di rogito, pur ritenendo che gli spettasse il regime di favore, non ha potuto dichiarare di possedere i requisiti per le agevolazioni prima casa previsti dall'articolo 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/86. Ha quindi versato l'imposta in misura piena e poi ne ha parzialmente richiesto il rimborso. Il Fisco contesta al contribuente di non avere né richiesto l'applicazione delle agevolazioni, né dichiarato di possedere i requisiti e nemmeno di avere, successivamente, provveduto a sopperire a tali mancanze integrando l'originario atto di acquisto.
I giudici di Bolzano accolgono il ricorso e richiamano la circolare 38/E/2005, che ha riconosciuto le agevolazioni per l'acquisto in tempi diversi di due unità immobiliari destinate a costituire un'unica unità abitativa pur in assenza delle dichiarazioni di possesso dei requisiti prima casa. Ma questo a condizione che la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi sia successivamente prodotta dall'acquirente con un atto integrativo redatto con le medesime formalità giuridiche del primo, o con atto notarile. Ma per i giudici si tratta di una pretesa solo formale, priva di supporto normativo e che obbliga il contribuente a sostenere nuove spese notarili solo per poter «usufruire di un beneficio pacificamente spettante e non richiesto in origine unicamente perché in base alla legge e all'interpretazione normativa del tempo non poteva dichiarare di non essere proprietario di altra unità immobiliare nel medesimo comune».
Chiedere – conclude la sentenza – di integrare anche a distanza di anni l'originario atto di acquisto «facendo intervenire nuovamente la parte venditrice per una dichiarazione che di per sé non è di alcun interesse per la stessa, appare una soluzione a volte poco praticabile, come nel caso di decesso della parte intervenuta medio tempore».
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