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Questo articolo è stato pubblicato il 25 settembre 2013 alle ore 13:42.

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Niente risarcimento da lite temeraria senza la prova del danno

Il danno da lite temeraria deve essere provato. A stabilirlo è la sentenza 79/1/13 della Ct di primo grado di Trento.

La vicenda riguarda due sanzioni irrogate nel 2011 dal servizio catasto per non aver la contribuente accatasto due fabbricati, rispettivamente entro il 31 gennaio 1930 e il 31 gennaio 1973, vale a dire a distanza, rispettivamente, di 81 e di 38 anni. La contribuente chiede l'annullamento delle sanzioni ed il risarcimento danni ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile. Da una parte il giudice riconosce come «l'attività dell'amministrazione è connotata da sciatteria e pressapochismo sia nella fase di interpretazione delle norme sia in quelle di applicazione della sanzione (si noti il ritardo con cui sarebbe stato accertato il preteso ritardo nel mancato accatastamento che si afferma essersi originariamente consumato nel 1930) sia in quella partecipazione alla fase processuale». Dall'altra, però, il giudice sottolinea come la contribuente non ha provato di aver subito un danno per la necessità di evocare in giudizio l'ente impositore, per aver presentato il ricorso di persona, per non essersi presentata all'udienza di discussione, e per aver prodotto una pregressa sentenza a lei favorevole in tema di Ici.

Tutti aspetti che lasciano apparire sin dall'inizio un ricorso tale da non provocare nella ricorrente alcuna preoccupazione, così da escludere il risarcimento danni.

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TAG: Fisco, Ct

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