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Questo articolo è stato pubblicato il 07 ottobre 2013 alle ore 06:52.

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I COSTI Senza accordo tra le parti non spetta il compenso È destinata ad avere un notevole impatto sulla mediazione obbligatoria e sul futuro della mediazione in Italia la norma che prevede la sostanziale gratuità dell'incontro di mediazione quando si conclude dopo la fase preliminare informativa senza l'accordo e, quindi, a causa dell'indisponibilità delle parti o anche solo di una di esse a procedere nella mediazione.
L'esigenza di attrarre le parti invitate in mediazione – dalle parti che, per esperire la condizione di procedibilità, avviano il procedimento – alleviando anche il peso dell'obbligatorietà preventiva per legge, ha indotto il legislatore a introdurre questa fase preliminare accompagnata dalla previsione di una sostanziale gratuità. Si riversano così sugli organismi di mediazione – ai quali si richiedono professionalità e qualità – i costi del servizio, incluso il compenso per il mediatore.
Occorre precisare che, salvo diverse interpretazioni ministeriali, sembra comunque che le parti debbano pagare le «spese di avvio» del procedimento e le «spese vive», come conteggiate e documentate dall'organismo di mediazione. Infatti, la norma esclude solo il «compenso». Appare quindi coerente ritenere dovute non solo le «spese vive», ma anche le «spese di avvio» (stabilite in misura fissa in 40 euro più Iva per ciascuna parte), dato che «hanno riguardo, più specificamente, alle spese dell'organismo per potere avviare il procedimento di mediazione: ricezione dell'istanza, visione da parte della segreteria, fascicolazione e registrazione, comunicazione all'altra parte dell'inizio della procedura e così via», come ha chiarito dal ministero della Giustizia con la circolare interpretativa del 20 dicembre 2011.

L'ESECUZIONE La firma dei legali supera l'omologa Oltre all'assistenza alle parti nella mediazione obbligatoria, il più rilevante ruolo dell'avvocato a seguito della riforma emerge alla fine del procedimento, quando si conclude con un accordo conciliativo. Infatti, in base al nuovo articolo 12, comma 1, Dlgs 28/2010, «ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico».
L'assistenza dell'avvocato, quindi, non è rilevante solo nel percorso mediativo, ma anche per la redazione dell'accordo e per certificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La norma esige, ai fini di una corretta certificazione, che tutte le parti siano assistite da un avvocato e che tutti gli avvocati attestino e certifichino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'attività di certificazione deve essere svolta nel momento in cui si raggiunge l'accordo.
In alternativa alla certificazione degli avvocati, quando mancano i requisiti o per scelta delle parti, l'accordo può essere omologato dal presidente del tribunale. In origine si trattava dell'unico percorso possibile per rendere esecutivo l'accordo conciliativo, ma ora, dopo il Dl del fare, resta residuale.

I DIRITTI REALI Sottoscrizione del notaio per trascrivere l'usucapione Nel periodo di prima applicazione della mediazione obbligatoria in materia di diritti reali la giurisprudenza ha dovuto affrontare alcuni seri problemi interpretativi sulle controversie per usucapione.
Una questione superata dal Dl del fare che ha modificato l'articolo 2643 del Codice civile. Tra gli atti soggetti a trascrizione è stato infatti inserito anche «l'accordo che accerta l'usucapione con la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato». Sono diventati quindi trascrivibili gli accordi che accertano l'usucapione (non necessariamente stipulati in mediazione), purché le sottoscrizioni siano autenticate da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La nuova disposizione è in vigore dal 21 agosto.
In ogni caso, un presupposto essenziale per l'operatività della mediazione è la sussistenza e, quindi, l'attualità di una controversia relativa a diritti disponibili (articolo 2, comma 1, Dlgs 28/2010).
La precisazione si coniuga con la scelta del legislatore in materia di usucapione che consente di evitare usi strumentali della mediazione per stipulare un accordo già raggiunto o che comunque richiede soltanto una formalizzazione necessaria alla trascrizione.
Per cui se le parti non sono in lite per l'accertamento dell'usucapione non è necessario fare ricorso alla mediazione, ma è sufficiente recarsi da un notaio per formalizzare l'accordo già raggiunto. Peraltro, anche se si ricorre alla mediazione non è possibile evitare di rivolgersi a un notaio per la trascrizione dell'accordo stipulato.

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