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Questo articolo è stato pubblicato il 09 ottobre 2013 alle ore 20:08.

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Commercialisti: «Entrate poco chiare sugli studi di settore»

Pubblichiamo la lettera degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Mantova, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara sulla circolare dell'agenzia delle entrate in materia di studi di settore e sisma.

"Pregiatissimo direttore
Le chiediamo spazio all'interno del Suo giornale per portare all'attenzione quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 19.09.2013 n. 30/E in tema di studi di settore e attività produttive colpite dal sisma del maggio 2012.
Le istruzioni generali agli studi di settore a pagina 2 ricordano che gli stessi non si applicano ai soggetti che ricadono in un "periodo di non normale svolgimento dell'attività" ed a pagina 3 – a titolo esemplificativo - elencano una serie di fattispecie di "non normale svolgimento dell'attività". L'agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 15 luglio 2013 esordiva: "Studi di settore per il periodo di imposta 2012 - Per l'annualità 2012, come già previsto in occasione degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, per i soggetti domiciliati fiscalmente nei territori interessati, viene meno l'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 ….. che dichiarano come causa di esclusione il periodo di non normale svolgimento dell'attività". L'Agenzia con circolare 15.07.2013 n. 23/E al paragrafo 5.2.1 Eventi sismici del maggio 2012, ribadisce quanto riassunto nel comunicato stampa con la sola aggiunta che l'esonero dalla presentazione degli studi di settore spetta a chi è residente od opera nei Comuni di cui al decreto ministeriale 01.06.2012 che presentano un periodo di non normale svolgimento dell'attività, in ragione della specifica situazione soggettiva.

Dopo una tale precisazione gli operatori economici ed i professionisti si sono ovviamente interrogati su quanto puntualizzato dall'Agenzia e poiché non si sono riscontrati precedenti interventi esplicativi (es. terremoto dell'Abruzzo), è emersa la diffusa convinzione – anche suffragata dalla dottrina - che se il Mef con decreto del 1 giugno 2012 – e pure il legislatore con decreti legge poi convertiti – hanno disposto indifferentemente una sospensione dal pagamento di imposte e contributi fino al 20 dicembre 2012, la straordinarietà ed eccezionalità della situazione riservata ai residenti ed agli operatori con attività nei Comuni "colpiti dal sisma" non è solo soggettiva ma oggettiva e territoriale tanto da essere attestata da provvedimenti assunti da organi istituzionali che per definizione sono terzi. Con tale convinzione, le dichiarazioni fiscali degli operatori nei "Comuni cratere" relative all'anno 2012 sono state predisposte esponendo nel frontespizio della dichiarazione il codice 2 (eventi eccezionali del maggio 2012) ed il codice 7 (periodo di non normale svolgimento dell'attività) senza pertanto allegare lo studio di settore in quanto inapplicabile.

L'agenzia delle Entrate lo scorso 19 settembre con circolare n. 30/E al paragrafo 8 è nuovamente intervenuta sul tema e, pur trattando le fattispecie in modo esemplificativo e non esaustivo, elenca una serie di ovvi casi di esonero dalla presentazione degli studi di settore (crolli di edifici o distruzioni di magazzini o attività interrotte perché in "zona rossa"). Ma allora proprio perché ipotesi ovvie per quale motivo l'Agenzia puntualizza? Vuole indirettamente fornire l'indicazione che gli studi di settore debbano invece essere allegati al di fuori dei casi (ovvi) elencati? Ma se fosse così perché intervenire a soli 10 giorni dalla scadenza dell'invio telematico? Se questo dovesse essere il nuovo indirizzo dell'Agenzia sarebbe allora necessario riaprire il termine per permettere l'invio degli studi di settore che tuttavia potranno essere utilizzati per sole finalità statistiche per di più scarsamente significativi poiché rappresentativi di una situazione anormale, di un tessuto produttivo ferito ed impegnato nel recuperare quella normalità persa solo poco più di un anno fa.
Ma allora, perché presentare gli studi di settore o perché sanzionarne il mancato invio?
Se dovessero mancare le condizioni normative, intervenga allora una volta per tutte la politica nel senso più nobile del termine. Il terremoto non lo abbiamo cercato né desiderato. Occorre solo buona volontà. Grazie.

Bruno Bartoli
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Mirella Bompadre
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Alessandro Clò
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena
Stefano Ficarelli
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova
Paolo Rollo
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara"

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